Cassazione Penale, Sentenza n. 32128/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per vizio di motivazione e omessa valutazione dello stato di tossicodipendenza. Sostiene che la sua condizione psichiatrica e di poliabuso di sostanze, già accertata in sede di cognizione con riconoscimento di seminfermità, non è stata considerata dal Giudice dell'esecuzione nel valutare il riconoscimento della continuazione tra più reati di furto aggravato. Denuncia inoltre l'omessa valutazione di specifici indicatori della continuazione quali distanza cronologica tra i fatti, modalità della condotta, tipologia dei reati e omogeneità delle violazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro. Ha disposto che, in diversa composizione, il Giudice dell'esecuzione effettui un nuovo esame valutando in modo completo e motivato l'eventuale incidenza della condizione di tossicodipendenza sulla sussistenza del 'medesimo disegno criminoso' tra i reati. Ha altresì disposto l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.
Norme richiamate
Norma che regola il procedimento di valutazione della continuazione in sede di esecuzione; dopo la L. n. 49/2006 impone al giudice di considerare, tra gli elementi rilevanti, lo stato di tossicodipendenza dell'imputato e la sua incidenza sulla commissione dei reati.
art. 81 cod. pen. (comma secondo)
Stabilisce la necessità del 'medesimo disegno criminoso' per la configurabilità del reato continuato: i reati devono essere avvinti da un'unica progettualità criminale già presente nella mente dell'agente.
Modifica l'art. 671 c.p.p. imponendo al giudice dell'esecuzione di considerare lo stato di tossicodipendenza e la relativa incidenza nella valutazione della continuazione.
Norma sulla protezione dei dati personali; adottata per giustificare l'oscuramento dei dati sensibili del condannato in caso di diffusione del provvedimento.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza di legittimità che ribadisce gli indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) e la necessità della preventiva programmazione dei reati.
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014
Affermato che lo stato di tossicodipendenza può giustificare l'unicità del disegno criminoso solo se i reati sono collegati e dipendenti da tale condizione e se sussistono gli altri requisiti della continuazione.
Altra giurisprudenza citata (es. Sez. 4, n. 16066/2008; Sez. 1, n. 37555/2015; Sez. 5, n. 1766/2015; Sez. 6, n. 44214/2012; Sez. 2, n. 40123/2010)
Decisioni richiamate che delineano i criteri per il riconoscimento della continuazione: necessità di elementi esteriori significativi e non di generici programmi criminosi, rilevanza della contiguità spazio-temporale, natura dei reati e analogia del modus operandi.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un 'medesimo disegno criminoso' già presente nella mente dell'agente: non basta l'abitualità o la recidiva, servono indici esterni (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità).
- Lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato dal giudice dell'esecuzione come elemento rilevante ma non automaticamente determinante: può giustificare la continuità criminosa solo se i reati sono collegati alla dipendenza e sussistono gli altri indicatori richiesti dalla giurisprudenza.
- Il mero abuso di sostanze accertato in sede di cognizione non equivale necessariamente a tossicodipendenza; occorre accertamento e relazione causale con le condotte criminose.
- In sede esecutiva il giudice deve motivare compiutamente il riconoscimento o il diniego della continuazione, confrontandosi con le risultanze di cognizione (perizie, sentenze) che attestino condizioni personali rilevanti.
- Una motivazione carente o l'omessa considerazione di elementi personalmente rilevanti (es. perizia psichiatrica) giustifica l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
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