Cassazione Civile, Ordinanza n. 09703/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un referendum popolare comunale promosso per inserire nello statuto del Comune un divieto di utilizzazione di sostanze fitosanitarie chimico-sintetiche. Un gruppo di cittadini aveva chiesto al giudice ordinario di accertare che i convenuti non avessero diritto allo svolgimento del referendum, con declaratoria di nullità del quesito e della votazione, deducendo il contrasto con il diritto comunitario e nazionale e il difetto di potere nella materia. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'azione per difetto di interesse, ritenendo che il referendum fosse solo propositivo, non immediatamente lesivo, e che l'interesse fosse comunque venuto meno per decorso del termine di efficacia e per mancata approvazione delle modifiche statutarie da parte del Consiglio comunale. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno contestato l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo relativo alle spese e alla legittimazione del convenuto in proprio; con il secondo hanno censurato la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo che una successiva delibera comunale sui fitosanitari e la prevedibile incidenza del referendum sulla disciplina statutaria mantenevano attuale il loro interesse ad agire.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il referendum propositivo non incide direttamente sulla sfera giuridica dei cittadini ma svolge funzione di impulso e di proposta all'organo comunale, sicché la lesione non è attuale e concreta; inoltre, all'epoca della decisione, era già decorso il termine triennale di efficacia del referendum e le successive delibere comunali richiamate dai ricorrenti erano state annullate e non avevano comunque modificato lo statuto nel senso prospettato. Ha rigettato anche il primo motivo, osservando che l'appello incidentale tardivo era ammissibile perché proposto in reazione all'appello principale e perché investiva non solo le spese, ma anche la questione della legittimazione passiva del convenuto in proprio; ha inoltre escluso la violazione della disciplina sulla liquidazione dei compensi, poiché il professionista assisteva soggetti con posizioni processuali distinte. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
richiamato nel motivo sul termine per impugnare, ma la Corte ha ritenuto comunque ammissibile l'appello incidentale tardivo nel caso concreto
richiamato per contestare l'appello incidentale tardivo
la Corte ha ribadito l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva anche su capi diversi o per motivi diversi, quando l'appello principale rimetta in discussione l'assetto degli interessi
richiamato per la disciplina dell'appello incidentale
la Corte ha riaffermato che l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, non potendo fondarsi su meri effetti futuri e ipotetici
art. 34 del regolamento comunale per i referendum popolari
è stato valorizzato come norma che obbliga il sindaco a sottoporre l'esito del referendum al Consiglio comunale per l'emanazione del relativo provvedimento
art. 40, comma primo, dello statuto comunale
interpretato nel senso che l'efficacia vincolante del referendum è temporalmente limitata ad almeno tre anni
art. 40, comma sesto, dello statuto comunale
interpretato come disposizione che assegna al referendum propositivo una funzione acceleratrice e innovatrice, di impulso all'agenda politica comunale, senza vincolare il Consiglio nel merito delle scelte
art. 77 del d.P.G.r. 1° febbraio 2005, n. 3/L
richiamato per confermare la natura propositiva del referendum e il suo inserimento nel procedimento comunale
art. 13, comma sesto, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto a un unico compenso maggiorato, ma la Corte ha escluso l'applicabilità del principio per la diversità delle posizioni processuali difese
art. 4, comma quarto, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la Corte ha ritenuto che presupponga identità di posizione processuale e assenza di questioni distinte, condizioni non ricorrenti nel caso
Massime di principio
- Nel referendum comunale propositivo, quando la disciplina statutaria e regolamentare lo qualifica come strumento di partecipazione e di impulso, l'esito della consultazione non produce un effetto immediatamente modificativo dell'ordinamento locale, ma obbliga l'organo competente a prendere in esame la proposta e a deliberare secondo le proprie valutazioni.
- L'interesse ad agire per contestare lo svolgimento o l'ammissibilità di un referendum deve essere concreto e attuale: non basta allegare un possibile pregiudizio futuro, se il quesito non incide direttamente e subito sulla sfera giuridica del ricorrente.
- Quando il referendum ha efficacia temporalmente limitata e tale termine è decorso, l'interesse ad agire per farne dichiarare l'illegittimità può venir meno, soprattutto se non vi siano ulteriori effetti giuridici attuali derivanti dalla consultazione.
- L'appello incidentale tardivo è ammissibile anche se investe capi diversi della sentenza o questioni ulteriori rispetto a quelle devolute dall'appello principale, purché sia reazione alla rimessione in discussione dell'assetto degli interessi determinato dalla decisione impugnata.
- La liquidazione dei compensi professionali in caso di difesa di più soggetti richiede la verifica dell'effettiva identità di posizione processuale e della non necessità di esaminare questioni distinte; in mancanza di tali presupposti, non opera automaticamente il criterio dell'unico compenso aumentato.
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