Cassazione Civile, Ordinanza n. 19097/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, che aveva riformato la decisione di primo grado in una controversia relativa alla deducibilità di spese e alla loro inerenza. In sede di legittimità, però, l'originale del ricorso depositato e le copie risultavano prive delle pagine pari; inoltre, nel fascicolo d'ufficio non era rinvenibile alcun esemplare completo dell'atto introduttivo. La mancanza impediva di ricostruire il contenuto delle doglianze erariali e quindi di esaminarle nel merito.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione era depositato in modo incompleto, con mancanza di pagine pari sia nell'originale sia nelle copie, e che tale omissione rendeva il contenuto dell'atto non intellegibile e non integrabile. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Non ha pronunciato sulle spese per assenza di attività difensiva del contribuente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere depositato in originale entro il termine previsto; la mancanza di pagine nell'originale depositato non è sanata dal contenuto della copia notificata o dal principio di raggiungimento dello scopo, se ciò avverrebbe oltre il termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la mancanza di pagine essenziali nell'originale depositato determina inammissibilità quando impedisce di comprendere le doglianze formulate.
- La completezza dell'atto deve risultare dall'originale depositato nel termine processuale; non è sufficiente che la copia notificata sia integra se l'originale manca di parti indispensabili.
- Il principio del raggiungimento dello scopo non può sanare un deposito incompleto dell'atto di ricorso oltre il termine perentorio di deposito in cassazione.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura generale dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non opera il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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