Cassazione Penale, Ordinanza n. 19516/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Palmi alla pena di 929 euro di ammenda per avere esercitato la caccia al cinghiale, mediante l'uso di almeno due cani, in periodo di divieto generale compreso tra la chiusura e l'apertura della stagione venatoria, in violazione dell'art. 30, comma 1, lett. a), della legge n. 157 del 1992. Con un unico motivo di impugnazione deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla prova della responsabilità, sostenendo di trovarsi nella propria proprietà per addestrare i cani e che l'animale ripreso non fosse un cinghiale ma uno dei maiali del suo ovile. La Corte rileva però che le censure erano meramente fattuali e miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; inoltre l'impugnazione era stata proposta come appello, nonostante l'inappellabilità della sentenza di condanna ex art. 593, comma 3, c.p.p., con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero incentrate su questioni di fatto e su una richiesta di nuova valutazione delle prove, attività estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre richiamato l'inappellabilità della sentenza di condanna e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'impugnazione così proposta. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non escludendosi la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, lett. a), L. 157 del 1992
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per esercizio della caccia in periodo di divieto generale.
Richiamato per affermare l'inappellabilità della sentenza di condanna nel caso concreto, con conseguente erroneità del mezzo di impugnazione esperito.
Richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, non può escludersi la colpa del ricorrente ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti delle emergenze processuali decisive.
- Le censure che si limitano a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione e senza indicare errori cognitivi specifici del giudice di merito, sono inammissibili.
- Quando la legge esclude l'appellabilità della sentenza di condanna, l'impugnazione proposta con il mezzo ordinario non consentito è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione segue, di regola, la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.
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