Sentenza n. 5503/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14-03-2025, di annullamento del decreto direttoriale n. 774 del 4/4/2024, della comunicazione integrativa allo stesso provvedimento n. 920 del 15/04/2024 e del decreto direttoriale n. 1936 del 09/08/2024 con i quali, ai sensi dell'art. 22-bis del decreto legislativo 14/09/2025 n. 148, è stata autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Softlab Tech, addetti alla unità produttiva di Maddaloni, per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 e dal 01/07/2024 al 29/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 14 marzo 2025 di decadenza dal beneficio CIGS, con annullamento dei decreti direttoriali che avevano autorizzato le proroghe per i periodi 1° gennaio-30 giugno 2024 e 1° luglio-29 dicembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 14 marzo 2025, adottato dopo il riesame dei decreti direttoriali che avevano autorizzato la proroga della CIGS per i dipendenti dell’unità produttiva di Maddaloni. Ha dedotto: (1) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione, perché l’Amministrazione non avrebbe esaminato le controdeduzioni aziendali né individuato puntualmente le attività del piano di risanamento rimaste inattuate; (2) ulteriore difetto di motivazione, perché non sarebbe stato chiarito se il piano fosse rimasto inattuato integralmente o parzialmente e se gli eventuali inadempimenti fossero essenziali, colpevoli e imputabili all’impresa; (3) violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 25, comma 6, d.lgs. 148/2015, sostenendo che l’Amministrazione non avesse delimitato l’inadempimento e che la crisi finanziaria, anche per il blocco delle disponibilità liquide, fosse estranea alla responsabilità aziendale; la società ha inoltre richiamato l’art. 11, comma 1, d.lgs. 148/2015 e le iniziative di contenimento dei costi e di risanamento asseritamente realizzate; (4) violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 3 l. 241/1990, per mancata indicazione di uno specifico interesse pubblico, mancata ponderazione degli interessi, sproporzione della decadenza integrale e lesione dell’affidamento, anche in ragione del contegno tenuto al tavolo di crisi presso il MIMIT; (5) violazione degli artt. 7 e 25 d.lgs. 148/2015, per omessa comunicazione di avvio del riesame relativo al decreto direttoriale del 9 agosto 2024 e per superamento del termine di 90 giorni; (6) violazione degli artt. 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, perché il ritiro avrebbe dovuto essere qualificato come revoca anziché annullamento d’ufficio. Il ricorso era stato riassunto davanti al TAR Campania dopo che il TAR Lazio aveva declinato la competenza territoriale.
La decisione
Il ricorso è respinto. I primi due motivi sono dichiarati inammissibili per genericità, perché la società non ha indicato quali specifiche deduzioni, se esaminate, avrebbero potuto incidere sulla decisione o quale concreto pregiudizio fosse derivato alla partecipazione; sono comunque infondati, poiché il Ministero ha valutato le controdeduzioni e le risultanze ispettive e, in ogni caso, l’esito non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. Il terzo motivo è infondato: le verifiche hanno accertato la mancata attuazione delle iniziative del piano approvato, l’assenza degli investimenti e della formazione programmati, interventi limitati al contenimento dei costi e l’assenza di effettiva attività aziendale. Le stesse giustificazioni della società confermavano che iniziative rilevanti, tra cui ricapitalizzazione, dismissione di asset, attività di vendita e formazione, non erano state attuate. L’impresa era tenuta almeno ad adoperarsi diligentemente per realizzare il piano, anche senza garantirne il risultato; la crisi finanziaria era già nota quando fu richiesto il beneficio e non costituiva un fattore imprevedibile o sopravvenuto idoneo a rendere incolpevole l’inadempimento. È quindi legittima la decadenza prevista dall’art. 25, comma 6, d.lgs. 148/2015. Il quarto e il sesto motivo sono infondati: il riesame previsto da tale norma è un potere di amministrazione attiva volto a verificare l’adempimento degli impegni assunti in cambio del beneficio, non un ordinario potere di autotutela; l’atto ha natura di decadenza, sicché non richiede la ponderazione propria della revoca o dell’annullamento d’ufficio. Non sussisteva inoltre un affidamento tutelabile in base alle attività del tavolo di crisi MIMIT, aventi funzione diversa dalla vigilanza ispettiva. Il quinto motivo è infondato e, quanto alla dedotta omissione partecipativa, anche inammissibile per le ragioni già esposte: la società aveva interloquito sul riesame e le deduzioni avevano riguardato sostanzialmente entrambi i decreti; l’annullamento del primo si riverberava sul successivo, e la decadenza di quest’ultimo era stata comunque preannunciata con nota del 26 febbraio 2025. Il termine di 90 giorni non è perentorio e non è automaticamente applicabile il criterio temporale proprio dell’autotutela, trattandosi di verifiche ispettive degli impegni e dei tempi necessari per realizzarli. La società è condannata alle spese, liquidate in € 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
La ricaduta patologica di tale lamentata violazione “formale e/o procedimentale” è quindi sterilizzata dall’applicazione dell’art. 21-octies della legge 241/90, norma che ben si attaglia anche alla fattispecie de qua agitur.
La violazione procedimentale non determina l’annullamento quando, alla luce dell’accertata legittimità sostanziale dell’atto, l’apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 148/2015
In particolare, l’art. 21, comma 1, lett. b), prevede la possibilità di ricorrere alla CIGS in presenza di una situazione di crisi aziendale non imputabile all’impresa, ma derivante da eventi transitori e non prevedibili, che determinano un significativo squilibrio economico-finanziario.
La CIGS per crisi aziendale presuppone una crisi non imputabile all’impresa e derivante da eventi transitori e non prevedibili.
art. 25, comma 6, d.lgs. 148/2015
Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali […]
La mancata attuazione, anche parziale, del programma aziendale accertata in sede ispettiva consente il riesame del decreto di ammissione al beneficio e la conseguente decadenza. Il termine di 90 giorni non è perentorio e la procedura è una verifica degli impegni assunti, non un ordinario esercizio dell’autotutela.
art. 21, comma 3, d.lgs. 148/2015
Ora, la disciplina della CIGS per crisi aziendale trova il suo fondamento negli artt. 21 e seguenti del citato D.lgs. 148/2015, che individuano le condizioni per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il trattamento per crisi aziendale è funzionale a fronteggiare gli squilibri aziendali mediante un programma di interventi rivolti alla continuazione dell’attività e alla salvaguardia occupazionale; gli impegni del programma devono essere effettivamente attuati.
D’altra parte se è vero che, per il mantenimento del beneficio, l’imprenditore non è tenuto sempre e comunque a raggiungere l’obiettivo individuato dal programma di risanamento, è altrettanto vero che lo stesso ha, quanto meno, l’onere di adoperarsi per attuare le misure previste nel piano presentato e approvato, nel rispetto dei principi di diligenza -particolarmente qualificata, atteso lo status imprenditoriale che connota il soggetto obbligato (art. 1176, comma 2, c.c.)- buona fede e correttezza.
Per conservare il beneficio l’impresa non deve necessariamente conseguire il risultato finale del piano, ma deve almeno adoperarsi con la diligenza qualificata richiesta all’imprenditore per attuare le misure programmate.
art. 11, comma 1, d.lgs. 148/2015
la “nozione di imputabilità che viene in evidenza in questo caso non ha nulla di soggettivo, ma si riferisce, in senso oggettivo, al fattore che ha causato la situazione di crisi temporanea, e sottolinea, in relazione a quest’ultimo, che giammai può consistere in una mera conseguenza economica di scelte aziendali.
L’imputabilità rileva in senso oggettivo: la crisi deve dipendere da fattori esterni alla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore e non da mere conseguenze economiche di scelte aziendali.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Di qui la inconferenza delle censure afferenti ad un preteso difetto motivazionale -ovvero di comparazione tra interessi pubblici e privati- abbisognando il provvedimento de quo di “giustificazione” -certazione del mancato adempimento, con il grado di diligenza normativamente esigibile in capo ad un operatore qualificato come la società ricorrente (art. 1176, comma 2, c.c.)- più che di motivazione stricto sensu intesa (correlata alla esistenza di margini di vera e propria discrezionalità amministrativa che quivi non è dato rinvenirsi, vertendosi in tema di accertamenti tecnici ovvero, al più, di discrezionalità tecnica).
Poiché il potere è vincolato all’accertamento dell’inadempimento degli impegni connessi al beneficio, non è richiesta la ponderazione discrezionale degli interessi propria dell’autotutela.
del resto, emerge per tabulas che la ricorrente ha pienamente esplicato le proprie prerogative procedimentali plena causae cognitio, con riferimento ad ambedue i decreti direttoriali, con articolate e puntuali deduzioni, come sopra esposte pienamente entrate nel processo delibativo e decisionale della Amministrazione;
La censura di omessa comunicazione di avvio non è fondata quando, in concreto, l’interessato ha partecipato al procedimento e le sue deduzioni sono state acquisite e considerate.
Massime di principio
- Nel procedimento di decadenza dalla CIGS per mancata attuazione del programma aziendale, l’impresa non è tenuta a garantire il conseguimento del risultato programmato, ma deve dimostrare di essersi diligentemente adoperata per realizzare le misure previste nel piano approvato; la mancata attuazione colpevole, accertata mediante verifiche ispettive, legittima la decadenza dal beneficio.
- La crisi finanziaria già nota all’impresa al momento della domanda di CIGS non costituisce, di per sé, un fattore imprevedibile e sopravvenuto che renda incolpevole la mancata attuazione del piano di risanamento. Ai fini dell’imputabilità rileva in senso oggettivo la causa della crisi, che non può consistere nella mera conseguenza economica di scelte aziendali.
- Il riesame previsto dall’art. 25, comma 6, d.lgs. 148/2015 è un potere di amministrazione attiva volto a verificare l’adempimento degli impegni assunti dall’impresa in funzione della concessione di un beneficio pubblico e può concludersi con la decadenza; non coincide con l’annullamento d’ufficio o la revoca disciplinati dalla l. 241/1990 e non richiede la comparazione discrezionale degli interessi propria dell’autotutela.
- Il termine di 90 giorni previsto dall’art. 25, comma 6, d.lgs. 148/2015 per la conclusione del riesame non è perentorio; la durata va valutata in relazione all’entità degli interventi aziendali da verificare e ai tempi necessari per le verifiche ispettive.
- La doglianza relativa alla mancata valutazione delle osservazioni procedimentali è inammissibile per genericità se il ricorrente non indica quali deduzioni decisive siano state trascurate e in che modo avrebbero potuto incidere sull’esito; quando risulti che l’esito non avrebbe comunque potuto essere diverso, opera inoltre l’art. 21-octies l. 241/1990.
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