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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26300/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un patteggiamento "allargato" deciso dal Tribunale di Trapani, che ha applicato all'imputato la pena di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha denunciato l'illegalità della pena ai sensi dell'art. 445, comma 1, c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe applicato d'ufficio la pena accessoria pur in assenza di una specifica richiesta delle parti di escluderla. La questione centrale era quindi se, nel patteggiamento, il giudice debba applicare la pena accessoria obbligatoria quando le parti non abbiano esercitato la facoltà di chiedere la sua esclusione o una durata diversa.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso sotto il profilo della violazione di legge in materia di pene accessorie non oggetto dell'accordo, ma lo ha ritenuto infondato nel merito. Ha osservato che, trattandosi di patteggiamento allargato con pena detentiva superiore a tre anni, opera l'art. 445 c.p.p. e consegue l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque prevista dall'art. 29 c.p. La Corte ha aggiunto che la facoltà di chiedere la non applicazione o la diversa durata delle pene accessorie, introdotta dalla riforma del 2022 nell'art. 444, comma 1, c.p.p., deve essere esercitata contestualmente alla richiesta di patteggiamento; in mancanza, il giudice è tenuto ad applicare la pena accessoria obbligatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444, comma 1, c.p.p.

    come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La facoltà per imputato e pubblico ministero di chiedere la non applicazione delle pene accessorie o la loro applicazione per una durata determinata deve essere esercitata contestualmente alla richiesta di patteggiamento.

  • art. 445, comma 1, c.p.p.

    Nel patteggiamento, quando ricorrono i presupposti di legge, il giudice applica le pene accessorie obbligatorie; la loro omissione non è imposta se le parti non hanno tempestivamente chiesto di escluderle.

  • art. 29 c.p.

    L'interdizione dai pubblici uffici è applicata nella durata predeterminata dalla legge, in relazione alla pena principale concretamente inflitta.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disposizione non opera quando il ricorso attiene a pene accessorie che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, con conseguente ammissibilità del ricorso per violazione di legge su tale punto.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile per violazione di legge quando investe le pene accessorie che non abbiano formato oggetto dell'accordo tra le parti.
  • La facoltà di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie, o di applicarle per una durata diversa, deve essere esercitata nello stesso momento della richiesta di applicazione della pena, non potendo essere proposta successivamente.
  • In presenza di pene accessorie obbligatorie e predeterminate dalla legge, il giudice non ha margini discrezionali e può applicarle senza una motivazione specifica, essendo sufficiente il richiamo alla pena principale inflitta e ai presupposti legali.
  • Nel patteggiamento allargato, se la pena detentiva supera il limite di legge, l'interdizione dai pubblici uffici opera secondo la disciplina legale applicabile e non richiede una richiesta espressa di applicazione da parte delle parti, salvo che esse abbiano tempestivamente chiesto di escluderla o modularla.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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