Cassazione Civile, Ordinanza n. 33374/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il Tribunale di Ancona aveva dichiarato il fallimento della società ricorrente su istanza della curatela del fallimento di altra società. La Corte d'appello di Ancona aveva rigettato il reclamo della debitrice, ritenendo che i bilanci prodotti non provassero il mancato superamento delle soglie di non fallibilità e, anzi, dessero prova del superamento del limite dell'attivo per il 2016. In Cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, perché gli scritti difensivi delle controparti sarebbero stati visibili solo sei giorni prima dell'udienza e non sarebbe stato concesso un termine per note conclusive; 2) falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, l. fall. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo contraddittorio e insufficiente sull'inattendibilità dei bilanci 2017 e 2018, sulla mancata contabilizzazione di debiti tributari e sulla svalutazione di crediti commerciali, che secondo la ricorrente era stata correttamente spiegata nel verbale assembleare di approvazione del bilancio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel procedimento di reclamo contro la dichiarazione di fallimento la richiesta di note conclusive non era necessaria e sarebbe stata comunque superflua, potendo la parte produrre le proprie difese e documenti già davanti al Tribunale o al più tardi con il reclamo; ha inoltre richiamato il principio di ragionevole durata del processo e la struttura del contraddittorio nel rito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché in parte censurava solo una valutazione del merito non sindacabile in cassazione e in parte mirava a una rivalutazione dei fatti. Inoltre, la ritenuta correttezza della valutazione dell'attivo per il 2016, sufficiente a superare la soglia di fallibilità, ha reso prive di interesse le critiche sul passivo. Il ricorso è stato quindi rigettato. Le parti intimate non si sono costituite e la Corte non ha provveduto sulle spese. È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che fosse stato violato dal diniego del termine per note.
art. 101 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha respinto la censura alla luce della struttura del contraddittorio nel procedimento di reclamo.
È il principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che fosse rispettato attraverso la partecipazione in udienza e le successive produzioni.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato per il principio di ragionevole durata e parità delle parti nel processo; la Corte ha usato il parametro per escludere termini o rinvii superflui.
Consente al giudice di dirigere il processo evitando attività inutili e formalità superflue.
Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per la gestione dell'udienza e l'evitamento di rinvii inutili.
Norma sulle soglie di non fallibilità; la Corte ha ritenuto che i bilanci non dimostrassero il mancato superamento e che l'attivo 2016 superasse il limite.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a contestare una valutazione del merito e non l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il rinvio al parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, la mancata concessione di un termine per note conclusive non integra di per sé violazione del diritto di difesa se la parte ha avuto la possibilità di contraddire in udienza e di produrre documenti nel corso del giudizio, dovendosi evitare attività processuali superflue incompatibili con la ragionevole durata del processo.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di appello.
- Quando una ratio decidendi autonoma e decisiva è sufficiente a sorreggere la decisione, le censure dirette a capi ulteriori della motivazione restano prive di interesse e sono inammissibili se, anche accolte, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza.
- Ai fini della prova del mancato superamento delle soglie di non fallibilità, la parte deve fornire elementi probatori idonei e tempestivi; bilanci ritenuti inattendibili o spiegazioni generiche sulla svalutazione di crediti non sono sufficienti se non supportati da specifiche circostanze riferite alle singole poste e ai singoli debitori.
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