Cassazione Penale, Sentenza n. 27123/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carnovale impugnava l'ordinanza del 18/11/2022 che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), autoriciclaggio, estorsione e più reati di bancarotta (capi 4, 4-bis, 4-ter, 5). I motivi di ricorso denunciavano violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione rispetto alla gravità indiziaria per i reati ex art. 512-bis (contestando che il ricorrente fosse solo gestore di fatto e non titolare né affiliato a cosche), per i reati di bancarotta (mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto nella Forno Imolese s.r.l.), per la partecipazione all'associazione (durata e ruolo marginale rispetto al sodalizio) e per la mancanza delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. (ricorrente incensurato, cessazione delle attività societarie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi non ammessi o infondati. Ha richiamato il limite del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari (vietato rinnovare la valutazione fattuale del merito) e ritenuto che il Tribunale di Bologna abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni e dichiarazioni, individuando il ruolo di Carnovale quale gestore di fatto e concorrente nel progetto elusivo. Sul profilo di diritto, la Corte ha chiarito che il reato di trasferimento di valori (art. 512-bis) non si sovrappone automaticamente alla gestione occulta, ma può configurarsi concorso anche per un extraneus che abbia svolto funzione concretamente rilevante; inoltre ha aderito all'orientamento secondo cui è sufficiente che almeno un concorrente agisca con il dolo specifico di eludere le misure patrimoniali e che gli altri concorrenti ne siano consapevoli. Ha confermato altresì la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e precisato che la cessazione dell'attività societaria non è di per sé idonea a escludere tale pericolo. A norma dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento.
Norme richiamate
Il delitto richiede l'intestazione fittizia o il trasferimento fraudolento di valori; la gestione occulta di una società non coincide automaticamente con l'intestazione fittizia, ma un soggetto extraneo che svolga il ruolo di amministratore di fatto può concorrere nel reato se il suo contributo è rilevante e vi sia consapevolezza della finalità elusiva.
Richiamato per la possibilità di concorso di persone diverse nell'elemento materiale del reato (concorso di persone nel reato) e per ritenere che un extraneus possa concorrere nel reato di 512-bis svolgendo funzioni di fatto.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Criterio per l'applicazione delle misure cautelari per pericolo di reiterazione: la valutazione è prognostica e si fonda su elementi concreti (modalità di condotta, personalità, contesto). La cessazione di attività societarie non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione.
art. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen.
Norme relative ai reati patrimoniali menzionate nel contesto della discussione sulla finalità di agevolazione/riciclaggio; utilizzate per chiarire che il concorso può essere valutato anche quando la finalità illecita è perseguita da alcuni concorrenti e gli altri ne siano consapevoli.
art. 416-bis cod. pen. (richiamo giurisprudenziale)
Citate le Sezioni Unite sull'interpretazione del concorso esterno e del dolo specifico: per reati a dolo specifico è sufficiente che almeno uno dei concorrenti agisca con la particolare finalità richiesta e che gli altri concorrenti ne siano consapevoli.
Norma che regola le spese e sanzioni connesse al rigetto del ricorso; applicata per la condanna al pagamento in favore della parte resistente.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non è ammessa una nuova valutazione fattuale del merito, ma solo censure di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione nel provvedimento impugnato.
- Nel delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) la mera gestione occulta non equivale automaticamente all'intestazione fittizia, ma chi svolge funzioni di fatto può rispondere in concorso se il suo apporto è rilevante e consapevole della finalità elusiva.
- Per i reati a dolo specifico la Corte può ritenere sufficiente che almeno uno dei concorrenti abbia la finalità specifica prevista dalla norma, purché gli altri concorrenti siano consapevoli di tale finalità (orientamento conforme alle Sezioni Unite).
- La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica e si basa su elementi concreti; la semplice cessazione delle attività aziendali non è di per sé idonea a escludere il periculum rei.
- Le critiche difensive che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o a rivisitare la ricostruzione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità quando il giudice di merito ha motivato in modo dettagliato.
- Nelle ipotesi di concorso in reati patrimoniali e di elusione di misure di prevenzione, è importante dimostrare non solo ruoli formali ma anche l'apporto fattuale e la consapevolezza delle finalità illecite per inquadrare la responsabilità dei diversi partecipanti.
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