Cassazione Civile, Ordinanza n. 09563/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di lavori eseguiti in regime di somma urgenza su un serbatoio pubblico. La Regione propose opposizione e il Tribunale revocò il decreto, ritenendo insussistente un valido rapporto contrattuale perché l’ordine dei lavori era stato approvato da un dirigente ritenuto privo di specifica delega. In appello la società produsse la delega del dirigente di servizio; la Corte territoriale ammise il documento ma respinse comunque la domanda, ritenendo che il verbale di somma urgenza non integrasse la perizia giustificativa e che mancassero l’approvazione finale dei lavori e la copertura della spesa. In cassazione la società dedusse: 1) omesso esame del verbale di somma urgenza e dell’ordinativo lavori, sostenendo che contenessero già gli elementi richiesti dall’art. 147 d.P.R. 554/1999; 2) nullità della sentenza per avere la Corte d’appello deciso anche sulla mancanza dell’impegno di spesa, questione asseritamente preclusa e non ritualmente proposta; 3) violazione delle norme sui lavori di somma urgenza e sulla copertura della spesa, sostenendo che, anche in difetto di approvazione/copertura, dovesse essere corrisposto almeno il valore dei lavori effettivamente eseguiti; 4) violazione delle norme sulle spese di lite. La Regione resistette chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto che il verbale di somma urgenza contenesse gli elementi della perizia giustificativa richiesta dall’art. 147, comma 4, d.P.R. 554/1999 e che l’approvazione del dirigente delegato avesse natura di approvazione finale ex post; ha inoltre affermato che la mancanza dell’impegno di spesa è eccezione rilevabile d’ufficio e che, nei lavori di somma urgenza non approvati o non regolarizzati, sorge comunque un’obbligazione ex lege dell’ente al pagamento dei soli costi di produzione della parte di opera realizzata, con esclusione del profitto dell’imprenditore. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda alla luce di tali principi.
Norme richiamate
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza e violazione di legge.
Le nuove produzioni documentali in appello sono ammissibili solo se indispensabili; le eccezioni non possono essere fondate su nuove prove introdotte tardivamente, ma possono essere rilevate d’ufficio se i fatti risultano già dagli atti.
art. 147 d.P.R. 554/1999
Disciplina i lavori di somma urgenza: il verbale con le ragioni dell’urgenza e l’indicazione dei lavori e dei costi può integrare la perizia giustificativa; l’approvazione della stazione appaltante può intervenire ex post; se manca l’approvazione, è comunque dovuta la liquidazione delle spese relative alla parte di opera realizzata.
Le spese degli enti locali richiedono impegno contabile e copertura finanziaria; per i lavori di somma urgenza l’ordinazione va regolarizzata entro termini decadenziali; in caso di violazione, il rapporto obbligatorio ricade sul funzionario che ha consentito la prestazione, salvi i limiti della parte riconoscibile.
Il fallimento della parte in cassazione non interrompe il processo, perché il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato a sostegno del principio di ordinato svolgimento del processo e della preclusione alla rimessione in moto di fasi ormai chiuse.
art. 6 CEDU
È richiamato per il principio di ragionevole durata e ordinato svolgimento del processo.
art. 191, comma 4, d.lgs. 267/2000
In caso di acquisizione di beni o servizi senza rispettare gli obblighi di impegno e copertura, il rapporto obbligatorio si sposta sul funzionario o amministratore che ha consentito la fornitura.
art. 191, comma 5, d.lgs. 267/2000
Prevede un divieto di assumere impegni e pagare spese in presenza di determinate situazioni finanziarie dell’ente.
Il motivo sulle spese resta assorbito per effetto dell’accoglimento dei motivi principali.
Il motivo sulle spese resta assorbito per effetto dell’accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- Nei lavori pubblici di somma urgenza, il verbale che descrive l’urgenza, individua le opere da eseguire e ne stima il costo può soddisfare la funzione della perizia giustificativa richiesta dalla disciplina speciale.
- L’approvazione della stazione appaltante può essere anche successiva all’ordine di esecuzione, purché provenga da soggetto legittimato e riguardi l’approvazione finale dei lavori; non è necessario un previo atto di approvazione se la norma non lo prevede espressamente.
- La mancanza dell’impegno di spesa nelle controversie relative a prestazioni rese a un ente pubblico è eccezione rilevabile d’ufficio dal giudice se i fatti risultano già acquisiti agli atti; non può però essere introdotta con nuove prove in violazione delle preclusioni processuali.
- Per i lavori di somma urgenza non approvati o non regolarizzati, l’ente pubblico resta tenuto a corrispondere almeno il costo delle opere effettivamente realizzate, comprensivo dei costi di produzione e della normale remunerazione organizzativa, ma non anche il profitto dell’appaltatore.
- La speciale disciplina dei lavori di somma urgenza tutela l’affidamento dell’impresa che interviene per fronteggiare un pericolo attuale nell’interesse pubblico, evitando che irregolarità dell’apparato amministrativo si traducano in un ingiustificato sacrificio per l’esecutore.
- Nel giudizio di cassazione, il fallimento di una parte non determina interruzione del processo, perché il procedimento resta governato dall’impulso d’ufficio.
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