Cassazione Penale, Sentenza n. 651/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, pur avendo annullato l'ordinanza del G.I.P. con riferimento al fatto contestato al capo 12, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 610 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduce nullita ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per omessa o apparente motivazione in ordine all'adeguatezza degli arresti domiciliari e alla mancata valutazione dell'impossibilita di soddisfare le esigenze cautelari mediante misure meno gravose o misure non detentive anche cumulativamente applicate. In particolare il ricorrente richiamava elementi quali lo stato di incensuratezza, i due anni trascorsi dal fatto, l'esiguita dei danni, l'assenza di precedenti o segnalazioni e la presunta capacita di autocontrollo.
La decisione
Il ricorso e stato ritenuto fondato. La Corte ha censurato l'ordinanza impugnata per omessa trattazione dell'elemento delle esigenze cautelari e della scelta della misura, rilevando che l'ordinanza si era limitata ad esaminare i gravi indizi di colpevolezza senza valutare compiutamente la sussistenza e la proporzionalita della misura rispetto agli elementi a favore del ricorrente. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p., incaricando il giudice di colmare la lacuna motivazionale.
Norme richiamate
Norma che individua il reato cui si riferisce la misura cautelare confermata dal Tribunale. La Corte non mette in discussione la qualificazione del reato, ma ne rileva la necessita di valutare, insieme ai gravi indizi, le esigenze cautelari per la scelta della misura.
Aggravante richiamata nella contestazione. Rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie e della valutazione complessiva del caso, ma non sufficiente a supplire la mancata motivazione in ordine all'adeguatezza della misura cautelare.
art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
Dispositivo invocato per censurare l'ordinanza per nullita derivante da omessa motivazione. La Corte accoglie la doglianza ritenendo che la mancata trattazione delle esigenze cautelari integri vizio di motivazione sanzionabile con annullamento.
Norma che consente di rinviare il procedimento al giudice di merito per nuovo esame dopo l'annullamento di un provvedimento cautelare. La Corte la applica per disporre il rinvio al Tribunale di Roma affinche integri la motivazione e rivaluti la misura.
Massime di principio
- La motivazione di un provvedimento cautelare deve riguardare non solo i gravi indizi di colpevolezza ma anche, in modo esplicito e circostanziato, le esigenze cautelari che giustificano la specifica misura adottata.
- L'omessa o apparente motivazione circa l'adeguatezza della misura e la mancata valutazione delle misure meno afflittive integra vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. e puo comportare l'annullamento del provvedimento.
- Il giudice deve considerare e motivare la valutazione comparativa tra misura detentiva e misure non detentive, anche se cumulative, soprattutto quando risultano elementi a favore dell'imputato come incensuratezza, tempo trascorso dal fatto, entita del danno e assenza di precedenti.
- La presenza di gravi indizi non esime il giudice dall'analisi della proporzionalita della misura rispetto alla situazione personale e alle circostanze del caso concreto.
- In caso di carenza motivazionale il rimedio e l'annullamento con rinvio al giudice competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 c.p.p., che dovra integrare la motivazione e riesaminare la scelta della misura cautelare.
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