Cassazione Penale, Sentenza n. 14240/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per opere abusive (Pretore di Napoli, 21/10/1999). Contestano che il giudice dell'esecuzione abbia oltrepassato la propria competenza amministrativa valutando la legittimità dei provvedimenti di sanatoria sopravvenuti; deducono violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 sostenendo che il provvedimento di revoca doveva essere adottato a fronte di incompatibilità con la sanatoria; censurano inoltre la valutazione sui limiti volumetrici (superamento del limite di 750 mc calcolato unitariamente per un unico corpo di fabbrica sviluppato su due livelli) e la qualificazione dei box come pertinenze che non concorrono al computo volumetrico. I ricorrenti sostengono che le tre istanze di sanatoria non costituivano artificioso frazionamento e che la giurisprudenza invocata non supporterebbe la decisione impugnata.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Ritiene infondate le censure sul potere del giudice dell'esecuzione: il giudice può valutare la legittimità dei titoli di sanatoria anche rispetto alla volumetria complessiva assentita e ai presupposti per la loro emanazione (compresi requisiti temporali, strutturali, legittimazione del richiedente e vincoli). Sulla questione volumetrica, la Corte conferma l'indirizzo secondo cui plurime istanze di sanatoria presentate per unità riconducibili a un unico soggetto e a un unico corpo di fabbrica possono costituire artificioso frazionamento per eludere i limiti di volumetria (750 mc). Le censure dei ricorrenti sono ritenute generiche e manifestamente infondate, anche riguardo alla terza istanza presentata dalla figlia. I ricorrenti vengono condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamata in relazione all'annullamento precedente dell'ordinanza di revoca per difetto di motivazione; impone obblighi motivazionali del giudice dell'esecuzione nel valutare revoche e provvedimenti.
art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001
Invocata dai ricorrenti come norma che dovrebbe orientare il giudice dell'esecuzione a revocare l'ordine di demolizione quando incompatibile con provvedimenti di sanatoria; la Corte tuttavia ritiene che il giudice debba comunque verificare la legittimità del titolo di sanatoria e i relativi presupposti prima di adottare decisioni di revoca.
d.l. 30/11/2003 n. 269 convertito in legge 24/11/2003 n. 326 (normativa sul condono edilizio)
La Corte richiama l'orientamento giurisprudenziale relativo al condono secondo cui plurime istanze di sanatoria per unità riconducibili a un unico soggetto e a un unico edificio possono essere considerate artificioso frazionamento al fine di eludere limiti volumetrici (es. limite di 750 mc).
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può e deve verificare la legittimità dei provvedimenti di sanatoria sopravvenuti prima di decidere sulla revoca dell'ordine di demolizione, valutando presupposti, legittimazione del richiedente, tempestività e requisiti strutturali e temporali.
- Il computo della volumetria ai fini del condono deve considerare l'unitarietà dell'opera: più domande di sanatoria presentate per parti di un unico corpo di fabbrica e riconducibili a un unico soggetto possono essere aggregate per evitare artificiosi frazionamenti e l'elusione dei limiti (es. 750 mc).
- Le eccezioni generiche e non supportate da prove o argomentazioni specifiche sono destinate a essere dichiarate inammissibili in Cassazione; è necessario contestare in modo puntuale la motivazione e fornire elementi concreti sul rilievo degli atti amministrativi impugnati.
- La titolarità e la tempestività delle domande di sanatoria sono elementi determinanti: istanze presentate da soggetti non ancora proprietari o finalizzate a modifiche di destinazione d'uso possono essere scrutinati con maggiore attenzione dal giudice.
- Chi impugna rischia, in caso di insuccesso e di ricorso ritenuto manifestamente infondato, la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della Cassa delle Ammende).
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