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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25323/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale, definendo il giudizio con sentenza ex art. 444 c.p.p., aveva applicato all'imputato la pena di due mesi di reclusione e 200 euro di multa, quale aumento per continuazione rispetto a una più grave pena già irrogata con precedente sentenza irrevocabile, e aveva inoltre sostituito, ex art. 20-bis c.p., la sola pena detentiva relativa a tale aumento con 600 euro di multa rateizzati. Il Procuratore generale ha denunciato violazione di legge e illegalità della pena, sostenendo che, in presenza di reati unificati ex art. 81 c.p., ai fini dell’applicazione delle pene sostitutive occorre avere riguardo alla pena detentiva complessiva risultante dagli aumenti per continuazione, e non alla sola porzione riferita al singolo reato o all’aumento isolatamente considerato. Ha quindi chiesto l’annullamento senza rinvio con eliminazione della pena sostitutiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso perché diretto a censurare l’illegalità della pena applicata in sede di patteggiamento. Nel merito ha accolto la doglianza, affermando che, dopo la riforma dell’art. 53 l. 689/1981, quando la pena derivi da più reati unificati per concorso formale o continuazione, il giudice deve considerare la pena detentiva complessiva risultante dagli aumenti ex art. 81 c.p. ai fini della sostituibilità. Poiché il Tribunale aveva invece sostituito soltanto la pena detentiva relativa all’aumento per continuazione, la Corte ha qualificato la sanzione come illegale e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla sostituzione della pena detentiva di due mesi di reclusione con 600 euro di multa, eliminando tale sostituzione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l’applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di tale disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, tra l’altro, per motivi attinenti all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Base per l’annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o provvedimenti del giudice di merito.

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevante per la determinazione della pena in caso di concorso formale o continuazione: la pena complessiva risultante dagli aumenti è quella da considerare ai fini della sostituzione.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata dal giudice di merito per disporre la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.

  • art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689

    "ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen."

    La Corte ne ricava che, nei casi di più reati unificati per concorso formale o continuazione, occorre guardare alla pena detentiva complessiva risultante dagli aumenti ex art. 81 c.p., non alla sola pena del reato più grave né alla singola porzione di pena sostituita isolatamente.

  • art. 23 cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata come esempio di pena illegale quando la pena è inferiore al minimo edittale.

  • art. 25 Cost.

    Evocato come fondamento costituzionale del principio di legalità della pena, violato quando viene irrogata una sanzione non prevista o fuori dai limiti di legge.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato per sottolineare la funzione rieducativa della pena e la legittimità di diversi moduli sanzionatori previsti dall’ordinamento.

  • art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Richiamato nella giurisprudenza citata come parametro delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 56-quater, legge n. 689 del 1981

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta illegalità della pena e del meccanismo di sostituzione.

  • art. 99-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato come disposizione che ha scandito l’entrata in vigore delle modifiche in tema di pene sostitutive.

  • art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma che ha sostituito l’art. 53 l. 689/1981 nella formulazione applicabile ratione temporis ai fatti richiamati dalla Corte.

  • art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. in legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Richiamato per la disciplina transitoria e l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 53 l. 689/1981.

Massime di principio

  • In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile quando deduce l’illegalità della pena applicata, poiché il sindacato della Corte può investire una sanzione non prevista dall’ordinamento o determinata oltre i limiti legali.
  • La nozione di pena illegale non coincide con ogni errore nel calcolo o nella sequenza dei passaggi di determinazione della pena: l’illegalità ricorre solo quando la sanzione finale sia priva di base legale, sia di specie diversa da quella consentita o superi i limiti edittali.
  • Nei casi di concorso formale o continuazione, ai fini della sostituibilità della pena detentiva deve aversi riguardo alla pena complessiva risultante dagli aumenti ex art. 81 c.p., non potendosi isolare la sola pena riferita al reato più grave o a singole porzioni della pena.
  • L’applicazione di una pena sostitutiva in violazione dei criteri legali di conversione integra pena illegale, perché la sostitutiva è strutturalmente diversa dalla pena detentiva sostituita e non rappresenta un mero passaggio aritmetico interno alla quantificazione.
  • Quando l’errore di diritto sulla pena non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio limitatamente alla parte illegale del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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