Sentenza del 17/03/2025 n. 7132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due intimazioni di pagamento relative a cartelle esattoriali e un'iscrizione ipotecaria. La CTP di Pescara aveva accolto i ricorsi della società, annullando le intimazioni e l'ipoteca; la CTR dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva respinto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo che l'annullamento parziale degli accertamenti comportasse l'invalidità delle cartelle, confermando gli importi quantificati dal CTU e annullando l'ipoteca per mancata comunicazione preventiva. L'Agenzia ha proposto cinque motivi: dedotta necessità di motivi aggiunti per contestare documenti prodotti in giudizio; erroneità dell'annullamento integrale delle cartelle nonostante la riduzione parziale della pretesa; contestazioni sull'impugnazione e sulla tempestività del ricorso contro l'ipoteca e dedotta ultrapetizione; correttezza del calcolo degli interessi da rateazione; vizio di motivazione per omesso esame delle critiche dell'Ufficio alla CTU. La società ha proposto ricorso incidentale in due motivi, sostenendo l'inammissibilità dell'appello per difetto di valida rappresentanza dell'Agenzia tramite avvocato del libero foro e l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo principale: la riduzione giudiziale della pretesa tributaria non impone di annullare per intero la cartella, che va mantenuta entro l'importo ancora dovuto e annullata soltanto per l'eccedenza. Ha accolto anche il quinto motivo: la CTR aveva confermato la quantificazione del CTU con motivazione meramente apodittica, senza dare conto dell'esame delle contestazioni dell'Ufficio. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché non indicava le contestazioni precluse, riguardava il giudizio di primo grado senza dimostrare che il vizio fosse stato dedotto in appello e le contestazioni sul dovuto risultavano già nei ricorsi introduttivi. Il terzo motivo è stato rigettato: le prime due censure sull'impugnazione e sulla tardività dell'impugnazione dell'ipoteca erano generiche; la censura di ultrapetizione era infondata, perché la domanda della società era stata correttamente qualificata come contestazione della mancata comunicazione preventiva e dell'omesso contraddittorio. Il quarto motivo sugli interessi da rateazione è stato assorbito. Il ricorso incidentale è stato respinto: la difesa dell'Agenzia tramite avvocato del libero foro era legittima e non occorreva una delibera specifica nei casi non riservati dalla convenzione all'Avvocatura dello Stato; non ricorreva inoltre omessa pronuncia. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della società ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina i motivi aggiunti nel processo tributario. La Corte dichiara inammissibile la censura dell'Agenzia sulla loro mancata proposizione, perché formulata genericamente e senza indicare quali contestazioni non avrebbero potuto essere svolte; inoltre, la contestazione del dovuto risultava già dai ricorsi introduttivi.
Artt. 1 e 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in ipotesi di opposizione a cartella di pagamento sia accertata l'esistenza di una pronuncia giudiziale che abbia ridotto la pretesa tributaria contenuta nell'atto impositivo prodromico, con conseguente parziale venir meno del suo presupposto legittimante, il giudice di quella causa non può invalidare in toto la cartella, ma è tenuto a ricondurla alla misura corretta, annullandola nella sola parte non avente più titolo nell'accertamento originario
La riduzione parziale della pretesa tributaria non invalida integralmente la cartella: il giudice deve determinare la somma ancora esigibile e annullare soltanto la parte eccedente, purché l'adeguamento della riscossione non si traduca in una nuova o diversa imposizione.
Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato con riguardo alla tempestività dell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria. Le relative censure dell'Agenzia sono state dichiarate inammissibili perché generiche e prive, tra l'altro, dell'indicazione della data di notifica.
La Corte esclude che la CTR abbia pronunciato oltre i limiti della domanda: la doglianza della società, pur riferita all'avviso di mora e all'intimazione, poteva essere qualificata dal giudice di merito come contestazione della mancata comunicazione preventiva e dell'omessa attivazione del contraddittorio.
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento
La motivazione è nulla quando, pur formalmente presente, non rende comprensibile il percorso logico della decisione e impedisce un controllo effettivo. Nel caso concreto, la semplice affermazione che gli importi del CTU erano certi ed esigibili non spiegava perché fossero state respinte le contestazioni dell'Ufficio.
Artt. 36 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La CTR con motivazione apodittica si è limitata ad affermare che "va confermata la quantificazione degli importi determinati dal CTU in quanto certi ed esigibili", omettendo del tutto di dare atto di aver esaminato e tenuto conto delle contestazioni erariali contenute nell'atto di appello e riportate in ricorso.
Le disposizioni, applicabili alla decisione tributaria d'appello, richiedono una motivazione che dia conto delle ragioni della decisione. La conferma della CTU senza esaminare le specifiche critiche dell'appellante determina il vizio motivazionale rilevante nel caso.
Art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel ricorso incidentale era invocato in relazione alla legittimazione e alla rappresentanza dell'Agenzia. La Corte, applicando i principi delle Sezioni Unite, ritiene legittimo il patrocinio di un avvocato del libero foro nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione, senza necessità di una delibera o di formalità ulteriori.
Art. 43, comma 4, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
La delibera motivata prevista da questa disposizione è necessaria quando l'Agenzia si discosta dall'Avvocatura dello Stato in una controversia che la convenzione riserva a quest'ultima, salvo i casi di conflitto o indisponibilità. Se la convenzione non riserva la controversia all'Avvocatura, non occorre tale delibera per incaricare un legale del libero foro.
Art. 1, comma 8, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
La convenzione tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura dello Stato costituisce la fonte primaria per verificare a chi spetti il patrocinio. La scelta di un avvocato del libero foro è legittima senza formalità quando la controversia non rientra tra quelle riservate convenzionalmente all'Avvocatura.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Se una decisione giudiziale riduce solo in parte il debito tributario, la cartella non va annullata integralmente: il giudice deve individuare la somma ancora dovuta e annullare soltanto la parte eccedente. L'Ufficio può adeguare la riscossione all'importo ridotto senza emettere necessariamente una nuova cartella, purché non introduca una pretesa nuova o diversa.
- Per denunciare in Cassazione un vizio processuale occorre indicare con precisione quale concreta statuizione o difesa sia stata preclusa e dimostrare che la questione sia stata mantenuta nel grado successivo; la genericità o la mancata deduzione in appello può rendere il motivo inammissibile.
- Il giudice può qualificare giuridicamente la domanda in base al suo contenuto effettivo: una contestazione formulata come mancata ricezione dell'avviso di mora può essere interpretata come doglianza di mancata comunicazione preventiva o di omesso contraddittorio, se questo emerge dagli atti.
- Una motivazione che si limita a recepire una CTU o a dichiarare certi gli importi, senza confrontarsi con le specifiche contestazioni d'appello, può essere apparente e comportare la nullità della sentenza; non basta che la motivazione sia formalmente presente.
- La difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro è legittima quando la controversia non è riservata all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione. La delibera motivata prevista dalla legge occorre, in particolare, quando l'Agenzia intende discostarsi dall'Avvocatura in una causa riservata a quest'ultima.
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