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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38388/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, con unico motivo articolato di violazione di legge (artt. 125, 192, 194, 533, 546 co.1 lett. e) e co.3, 577 n.3 c.p.p. citati) e di illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione. La difesa ha sostenuto che i riscontri addotti (in particolare la chiamata in correità di Mangione) dimostrerebbero solo la partecipazione di D'Antona alla fase esecutiva e la sua presenza al momento dell'esecuzione, non anche una partecipazione consapevole alla fase preparatoria né l'acquisizione dell'effettiva conoscenza della premeditazione prima dell'esaurimento del suo apporto volontario, quindi mancherebbero i presupposti cronologici e ideologici necessari per l'aggravante.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato che la Corte d'Appello, nel giudizio di rinvio, ha correttamente applicato l'aggravante della premeditazione anche a carico di D'Antona. La decisione si fonda sulla piena valutazione della chiamata in correità di Mangione, sui riscontri oggettivi (tra cui conversazioni intercettate, in particolare del 16/04/2019) e sulla prova logica che collega la partecipazione di D'Antona alla fase preparatoria (pedinamento, prove di tiro, conoscenza del mandante e della vittima) all'adesione intenzionale al progetto omicidiario. La sentenza ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 3.600,00 piu accessori, oltre alla condanna alle spese di procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato tra le norme procedurali contestate; attiene alle impugnazioni e alle relative cadenze processuali, contestato dalla difesa ma non ritenuto versante decisivo per il rigetto.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma centrale sull'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali e dei riscontri; la Corte sottolinea che la chiamata in correità costituisce prova e che i riscontri richiesti dal comma 3 sono elementi subordinati e accessori rispetto alla prova dichiarativa, purché sussistano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • art. 194 c.p.p.

    Riferimento tra le norme processuali citate dalla difesa; contestualizza profili di prova e valore delle dichiarazioni, ma la motivazione ha dato prevalenza alla valutazione complessiva degli indizi.

  • art. 533 c.p.p.

    Norma richiamata nell'atto di impugnazione; non ha modificato l'esito in cassazione, che ha ritenuto corretta la ricostruzione probatoria.

  • art. 546 c.p.p. comma 1 lett. e) e comma 3

    Norme invocate dalla difesa in relazione ai requisiti di motivazione e alle formalità del provvedimento impugnato; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito motivazione logica e coerente ai fini dell'aggravante.

  • art. 577 n.3 c.p.p.

    Richiamato nella contestazione; non ha modificato la valutazione della Corte, che ha ritenuto sussistenti i requisiti per l'aggravante.

  • art. 118 c.p.

    Richiamato come principio sostanziale: le circostanze di natura soggettiva, come la premeditazione, possono estendersi al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato se questi ha acquisito, prima dell'esaurimento del proprio apporto volontario, l'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione e ha fatto propria la particolare intensità del dolo altrui.

  • art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso e alla partecipazione delle parti; la Corte ha proceduto con l'intervento delle parti come previsto.

  • art. 627 comma 2 c.p.p.

    Richiama l'autonomia valutativa del giudice del rinvio entro i limiti stabiliti dalla legge e dal decisum della Cassazione; la Corte d'Appello ha esercitato tale autonomia nel riallacciare e approfondire la prova dell'aggravante.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato nel contesto del giudicato parziale; la Corte ha ricordato i limiti e gli effetti del giudicato progressivo dopo un annullamento parziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese di procedimento a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante della premeditazione puo essere provata anche con prova logica e indiziaria: non è necessario individuare con precisione il momento in cui è sorto il proposito, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti e consentano di ricostruire i presupposti cronologici e ideologici della premeditazione.
  • La chiamata in correità, se ritenuta attendibile, ha valore probatorio primario; i riscontri oggettivi (intercettazioni, comportamenti materiali come pedinamenti e prove di tiro, conoscenza del mandante e della vittima) hanno valore di conferma e non devono essere prove autonome indipendenti dalla dichiarazione.
  • L'aggravante della premeditazione puo estendersi al concorrente che non abbia personalmente elaborato il piano se questi ha acquisito, prima di esaurire il proprio apporto, l'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione e ha aderito volontariamente al progetto criminoso (art.118 c.p.).
  • La ripartizione dei compiti tra piu partecipanti a un omicidio non esclude la premeditazione: ruoli diversi sono compatibili con un progetto comune e con una adesione intenzionale protratta nel tempo.
  • In caso di annullamento parziale della sentenza da parte della Cassazione il giudice di rinvio ha autonomia valutativa ma resta vincolato dai principi di diritto e dai limiti fissati dalla pronuncia di annullamento; il giudizio sul profilo rimesso puo essere rinnovato liberamente nei termini indicati dalla Cassazione.
  • Le critiche difensive fondate sul dubbio interpretativo delle dichiarazioni di un collaboratore non prevalgono se la valutazione di merito ricostruisce coerentemente il quadro probatorio complessivo con indizi e riscontri oggettivi.

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