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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41813/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Firenze (05/10/2022) che aveva, nel giudizio di rinvio, revocato la confisca di vari immobili intestati a Salvatore Spanò ubicati a Sinalunga ma aveva espressamente escluso dalla revoca i "volumi tecnici" relativi a quegli immobili; contestata inoltre l'omissione dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni e annotazioni relative ai beni la cui confisca era stata revocata. Il ricorrente denunciava carenza e manifesta insufficienza della motivazione in ordine al mantenimento della confisca dei volumi tecnici e violazione dell'art.24, comma 2-bis d.lgs. 159/2011 per la mancata cancellazione delle trascrizioni/annotazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte territoriale di mantenere la confisca solo dei "volumi tecnici" non fosse assistita da specifica e sufficiente motivazione, posto che nei precedenti atti non risultava identificazione distinta di tali volumi rispetto agli immobili principali. Ha inoltre rilevato la violazione dell'art.24, comma 2-bis d.lgs. 159/2011 per la mancata ordinanza di cancellazione di tutte le trascrizioni e annotazioni attinenti ai beni la cui confisca era stata revocata. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame, con indicazione che la Corte territoriale dovrà pronunciarsi con motivazione specifica sul mantenimento/estinzione della confisca dei volumi tecnici e provvedere alla cancellazione delle trascrizioni e annotazioni ove dovuta.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione) - art. 24, comma 2-bis

    con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni

    La disposizione impone obbligatoriamente al giudice, al momento della revoca/annullamento della confisca, di ordinare la cancellazione di tutte le trascrizioni e annotazioni: si tratta di un atto dovuto non discrezionale, la cui omissione determina vizio del provvedimento impugnato.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 1, 4, 16, 20, 24

    Norme che regolano la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, la nozione di pericolosità sociale e i presupposti per la confisca: sono state richiamate dal ricorrente e valutate dalla Corte rispetto alla correttezza della motivazione e all'individuazione degli elementi oggettivi dei beni soggetti a confisca.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (errore di applicazione della legge penale); invocata per censurare la mancata e insufficiente motivazione e l'erronea applicazione delle norme sulle misure di prevenzione.

  • Codice di procedura penale - artt. 127 e 666, comma 3

    Richiamati nel ricorso per censure relative a inosservanze di norme procedurali e acquisizione tardiva di memorie; contestazioni comunque non decisive rispetto al vizio principale di motivazione sui volumi tecnici e sull'omessa cancellazione delle trascrizioni.

  • Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173

    Richiamata in relazione ai limiti di sintesi e ai termini della motivazione di cassazione; la ricostruzione del motivo è stata svolta entro i limiti consentiti dall'articolo.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 14281 del 04/02/2016, Mocetti; Sez. 3, n. 22255 del 28/04/2016, Casu)

    In tema di reati edilizi, sono "volumi tecnici" quelli strettamente necessari a contenere e consentire la sistemazione di impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione (...) che non possono trovare allocazione, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche

    La Corte ha richiamato la consolidata definizione giurisprudenziale di "volumi tecnici": devono essere strettamente necessari per impianti e strumentali all'edificio principale; la loro individuazione richiede accertamenti e motivazione specifica. L'assenza di tale emergenza nei precedenti atti ha reso incompleta e insufficiente la decisione di mantenere la confisca solo su tali volumi.

Massime di principio

  • La qualificazione di "volumi tecnici" è rigorosa: occorre dimostrare che gli spazi siano effettivamente strettamente necessari per impianti e non allocabili all'interno del corpo principale dell'edificio; la mancata distinzione documentata comporta l'annullamento della misura.
  • Quando la confisca di beni immobili viene revocata, il giudice è obbligato ad ordinare la cancellazione di tutte le trascrizioni e annotazioni: omissioni su questo punto costituiscono vizio formale rilevante e rendono inefficace il provvedimento.
  • Il giudice del rinvio è vincolato ai limiti fissati dalla Cassazione: non può introdurre novazioni non motivate rispetto all'oggetto del rinvio, pena l'annullamento.
  • La motivazione deve essere specifica e riferita agli elementi materiali e catastali che giustificano il mantenimento o la revoca della confisca; enunciazioni generiche non sono sufficienti.
  • In casi analoghi alla parte che contesta il mantenimento di misure patrimoniali conviene chiedere l'esplicita individuazione grafica e descrittiva degli elementi (es. planimetrie, categorie catastali, distinzione di volumi tecnici) e l'ordine di cancellazione delle trascrizioni in caso di revoca.

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