Ordinanza n. 6974/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato/stagionale emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca in data 8 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato o stagionale emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto, motivato dalla mancata conferma del datore di lavoro e dalla presenza di una segnalazione a suo carico nel Sistema d’informazione Schengen (SIS), finalizzata alla non ammissione, emessa dall’Ufficio Stranieri di Roma. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che la mancata conferma del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, implica la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione. Poiché tale revoca non risulta impugnata, essa potrebbe privare il ricorrente dell’interesse a ottenere l’annullamento del diniego consolare. Il TAR ha inoltre rilevato che la motivazione relativa alla segnalazione SIS non è stata contestata nel ricorso introduttivo, ma soltanto mediante note difensive depositate successivamente, circostanza che potrebbe comportare l’inammissibilità delle relative contestazioni, in quanto i nuovi motivi non possono essere introdotti con semplici note difensive.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il ricorso. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., le questioni relative alla possibile sopravvenuta carenza o difetto di interesse derivante dalla mancata impugnazione della revoca del nulla osta e alla possibile inammissibilità delle contestazioni tardivamente formulate contro la segnalazione SIS. Ha assegnato alle parti 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie esclusivamente su tali profili e ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
Mancata conferma del datore di lavoro
La mancata conferma del datore di lavoro implica la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione.
Impone al giudice, ove intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dall’ordinanza quali presupposti, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata conferma del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, comporta la revoca del nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione; se tale revoca non è impugnata, può venir meno l’interesse del richiedente all’annullamento del successivo diniego consolare del visto.
- Le contestazioni contro una specifica motivazione del provvedimento impugnato devono essere formulate nel ricorso introduttivo o mediante motivi aggiunti ritualmente proposti; non possono essere introdotte per la prima volta con semplici note difensive, la cui utilizzazione a tal fine può determinare l’inammissibilità delle contestazioni.
- Quando il giudice rileva d’ufficio questioni potenzialmente decisive, come la carenza di interesse o l’inammissibilità di contestazioni, deve sottoporle al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima della decisione.
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