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Parere

Parere n. 1891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- - Impresa Individuale, contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento dei seguenti atti: - il provvedimento prot. n. 99466 del 24 marzo 2023 del Comune di -OMISSIS- di decadenza dell’autorizzazione n. 22 del 12 dicembre 1990 per chiosco edicola punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici in -OMISSIS-e della concessione del suolo pubblico prot. n. 3281/89 del 2 aprile 1991, notificato a mani della destinataria il 3 aprile 2023; - il Regolamento comunale “per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2020 limitatamente all’articolo 42, comma 6; - il Regolamento comunale “del Canone Patrimoniale di occupazione del Suolo Pubblico”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13/2021 limitatamente all’articolo 15, comma 1, lettera b).

Giustizia amministrativa202500063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento comunale del 24 marzo 2023 di decadenza dall’autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici e dalla concessione di suolo pubblico, nonché di due disposizioni regolamentari comunali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la decadenza dall’autorizzazione n. 22 del 12 dicembre 1990 e dalla concessione di suolo pubblico n. 3281 del 2 aprile 1991, disposta dal Comune perché l’attività di vendita di quotidiani e periodici sarebbe rimasta inattiva per oltre un anno e sarebbe stata sostituita dalla vendita non autorizzata di souvenir. Ha contestato, in primo luogo, l’applicabilità degli artt. 86 e 125 della legge regionale toscana n. 62/2018 a un’impresa individuale non qualificabile come media o grande struttura, deducendo inoltre che le chiusure erano riconducibili alle restrizioni pandemiche, a problemi di salute e ai lavori comunali di riqualificazione e che non era stata provata un’inattività superiore a dodici mesi. Ha censurato, in secondo luogo, gli artt. 42, comma 6, del regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche e 15, comma 1, lett. b), del regolamento comunale sul canone patrimoniale, sostenendo che i regolamenti non potevano introdurre ulteriori ipotesi di decadenza o revoca rispetto a quelle previste dalla legislazione statale e regionale. Con il terzo motivo ha contestato l’accertamento della prevalenza della vendita di souvenir, la carenza istruttoria e la sproporzione della decadenza, osservando che la vendita di altri prodotti è consentita agli edicolanti e che la crisi della stampa rende irragionevole il criterio di prevalenza. Il Ministero aveva eccepito l’irricevibilità del ricorso; il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato la contestazione comunale relativa alla mancata tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali.

Il parere

Il ricorso è stato ritenuto tempestivo: notificato il 1° agosto 2023, è stato proposto entro i 120 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 3 aprile 2023. Nel merito, la Sezione ha chiarito che gli artt. 86 e 125 della legge regionale toscana n. 62/2018 si applicano anche agli esercizi, non medi o grandi, dedicati esclusivamente alla vendita di quotidiani e periodici. Ha inoltre affermato che le ipotesi di decadenza o revoca dell’autorizzazione alla vendita della stampa e della concessione di suolo pubblico collegata sono tipizzate dalla legge statale e regionale e non possono essere ampliate dal Comune mediante regolamento o interpretazione. La censura contro le disposizioni regolamentari non ha tuttavia determinato direttamente l’annullamento dei regolamenti, poiché la decadenza era stata motivata con l’inattività protratta per oltre dodici mesi, ipotesi contemplata dalla legge primaria. La Sezione ha accolto le censure di difetto di istruttoria relative sia all’inattività sia alla prevalenza della vendita di prodotti diversi. Il periodo di chiusura imposto dal Comune per i lavori di riqualificazione della piazza costituisce factum principis e non può essere imputato alla ricorrente. Per il restante periodo, il Comune non ha indicato da quando sarebbe decorso l’anno di inattività, né ha documentato date ed esiti dei sopralluoghi; le segnalazioni prodotte non provavano un’interruzione della vendita di giornali superiore a un anno. Analogamente, l’affermazione che i souvenir fossero venduti in via prevalente non era sorretta da dati quantitativi, riferimenti temporali o elementi presuntivi; la ricorrente aveva ammesso la vendita di altri prodotti, ma non la prevalenza di tale attività. La vendita non autorizzata di merci diverse può giustificare misure repressive o sanzionatorie riferite a quella distinta attività, ma non la decadenza dall’autorizzazione per la vendita della stampa. Anche la mancata tracciabilità delle vendite e delle rese non costituisce causa di decadenza: secondo l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 244/2016, essa incide sull’accesso al credito d’imposta, non sull’autorizzazione commerciale. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti delle censure istruttorie e annullato il solo provvedimento comunale del 24 marzo 2023; le disposizioni regolamentari impugnate non sono state annullate.

Osservazioni

Primo motivo - Applicabilità della disciplina regionale e presupposto dell’inattività

È stata respinta la tesi secondo cui gli artt. 86 e 125 della legge regionale toscana n. 62/2018 si applicherebbero soltanto alle medie e grandi strutture: l’art. 125 comprende anche gli esercizi, di qualsiasi dimensione, dedicati esclusivamente alla vendita di quotidiani e periodici. È stata invece accolta la censura di difetto di istruttoria sul presupposto dell’inattività superiore a dodici mesi: il Comune non ha individuato il periodo continuativo di chiusura né documentato adeguatamente gli accertamenti. Non è computabile il periodo di sospensione imposto per i lavori comunali, trattandosi di factum principis.

Secondo motivo - Ipotesi di decadenza e disposizioni regolamentari comunali

La Sezione ha affermato che le ipotesi di decadenza o revoca dell’autorizzazione alla vendita della stampa e della concessione di suolo pubblico collegata sono tipizzate dalla legislazione statale e regionale e non possono essere ampliate dal Comune per via regolamentare o interpretativa. La questione non ha però condotto all’annullamento delle disposizioni regolamentari impugnate, perché il provvedimento era fondato sull’inattività superiore a un anno, ipotesi prevista dalla legge primaria. L’annullamento ha riguardato soltanto il provvedimento di decadenza.

Terzo motivo - Vendita prevalente di prodotti diversi dalla stampa

La vendita di altri prodotti presso l’edicola è ammessa dall’art. 5, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. n. 170/2001. Il Comune, se intende fondare la decadenza sulla prevalenza di tali prodotti, deve accertare e documentare tale prevalenza: nel caso concreto l’affermazione era priva di dati quantitativi, riferimenti temporali ed elementi presuntivi. L’ammissione della vendita di prodotti diversi non equivale all’ammissione della loro prevalenza. L’eventuale assenza di autorizzazioni per la vendita di quei prodotti può comportare misure repressive o sanzionatorie per tale attività, ma non la decadenza dall’autorizzazione alla vendita della stampa.

Tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali

La mancata adozione di misure di tracciabilità non rientra tra le ipotesi tassative di decadenza dall’autorizzazione alla vendita. La conseguenza indicata dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 244/2016 è la non ammissione al credito d’imposta, non la perdita del titolo autorizzatorio.

Eccezione preliminare - Tempestività del ricorso straordinario

L’eccezione ministeriale di irricevibilità è stata respinta: il ricorso, notificato il 1° agosto 2023, è stato proposto entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, avvenuta il 3 aprile 2023.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Infatti, come documentato in atti, il provvedimento di decadenza è stato notificato a mani della ricorrente in data 3 aprile 2023 e il ricorso straordinario è stato notificato tramite posta in data 1° agosto 2023, e dunque entro il termine di 120 giorni fissato dall’articolo 9 D.P.R. n. 1199/1971.

    Il ricorso straordinario è tempestivo se notificato entro 120 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato; nel caso concreto il termine è stato rispettato.

  • artt. 86 e 125 l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 62

    In sintesi, restano esclusi dal perimetro della norma in esame i negozi di vicinato, purché non vendano quotidiani e periodici stampati. Conseguentemente, l’articolo 86, richiamato dall’articolo 125, anch’esso significativamente intitolato “Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande” si applica alle edicole che sono punti vendi esclusivi di quotidiani e periodici stampati.

    L’art. 125 riguarda, oltre alle medie e grandi strutture, anche gli esercizi di qualunque dimensione che vendono esclusivamente quotidiani e periodici; l’art. 86, richiamato dall’art. 125, si applica a tali edicole.

  • art. 125, comma 1, l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 62

    «1. Il comune dichiara la decadenza dell’autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica: a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli 11 e 12; b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l’attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura; c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86; d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza».

    La decadenza per sospensione dell’attività presuppone un periodo superiore a un anno, salvo le proroghe e le eccezioni previste dalla legge. La disposizione include gli esercizi per la vendita della stampa quotidiana e periodica e delimita le ipotesi legali di decadenza.

  • art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114

    «4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare: a) non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno; c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del comma 2. 5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: a) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno; b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2».

    La sospensione dell’attività per oltre un anno è una causa di revoca o chiusura prevista dalla legge statale. Il sistema sanzionatorio statale concorre a definire le ipotesi legali rilevanti per i titoli di vendita.

  • art. 9, comma 1-bis, d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170

    A sua volta, il D.Lgs. n. 114/1998, denominato “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’articolo 22, commi 4 e 5, prevede che «4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare: a) non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno; c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del comma 2. 5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: a) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno; b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2».

    Il decreto assoggetta le violazioni delle proprie disposizioni alle sanzioni previste dall’art. 22 del d.lgs. n. 114/1998; la disciplina sanzionatoria va coordinata con le ipotesi di decadenza previste dalla legge regionale.

  • art. 5, comma 1, lett. d-bis), d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170

    Dunque, come ammesso anche dal Comune, in sé non è vietata la vendita di altri beni presso le edicole; secondo l’Amministrazione locale tale attività deve tuttavia assumere carattere residuale rispetto alla vendita di quotidiani e periodici.

    La vendita di altri prodotti presso la sede dell’edicola è consentita secondo la normativa vigente; un’eventuale rilevanza della prevalenza di tali prodotti deve essere fondata su un accertamento istruttorio concreto e documentato.

  • art. 2, comma 2, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244

    Come si evince dall’articolo 2, comma 2, D.L. n. 244/2016, la tracciatura è funzionale a consentire all’impresa di fruire del credito d’imposta previsto dal D.L. n. 63/2012. Dunque, la violazione dell’obbligo della tracciatura è sanzionata con la non ammissione al credito d’imposta.

    La tracciabilità delle vendite e delle rese è funzionale alla fruizione del credito d’imposta; la sua violazione comporta la non ammissione al beneficio, non la decadenza dall’autorizzazione alla vendita.

  • art. 5, comma 1, lett. d-bis), d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170

    Giova premettere al riguardo che a mente dell’articolo 5, comma 1, lettera d-bis), D.Lgs. n. 170/2001 «gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa».

    La legge consente agli edicolanti la vendita di qualunque altro prodotto, nei limiti della normativa vigente; la mera vendita di prodotti diversi non giustifica la decadenza dall’autorizzazione per la stampa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    In caso di diffusione del parere devono essere oscurati le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La tutela dei dati relativi alla salute giustifica l’oscuramento dei dati idonei a rivelare tale informazione in ogni ipotesi di diffusione del parere.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione, richiamata insieme alla disciplina europea e al codice della privacy, fonda l’oscuramento dei dati sanitari in caso di diffusione del parere.

Massime di principio

  • Le disposizioni regionali che disciplinano la decadenza delle autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano anche agli esercizi dedicati esclusivamente a tale vendita, indipendentemente dal fatto che siano qualificabili come medie o grandi strutture.
  • Le ipotesi di decadenza o revoca dei titoli autorizzatori per la vendita di quotidiani e periodici, nonché della concessione di suolo pubblico ad essa collegata, sono stabilite dalla legge statale e regionale e non possono essere ampliate da un regolamento comunale o da un’interpretazione amministrativa.
  • La decadenza per inattività superiore a un anno richiede che l’amministrazione accerti e documenti il periodo continuativo di chiusura; non è imputabile all’esercente l’interruzione dell’attività imposta dall’amministrazione per lavori pubblici.
  • Quando l’amministrazione fonda la decadenza sulla prevalenza della vendita di prodotti diversi da quelli autorizzati, deve dimostrare tale prevalenza con elementi istruttori concreti, quantitativi o presuntivi e riferiti a un periodo determinato; la mera ammissione della vendita di altri prodotti non prova che essa fosse prevalente.
  • La vendita non autorizzata di prodotti diversi può essere oggetto di autonome misure repressive o sanzionatorie, ma non comporta di per sé la decadenza da un distinto titolo legittimamente rilasciato per la vendita della stampa.
  • La violazione dell’obbligo di tracciabilità delle vendite e delle rese, quando la legge la collega alla fruizione di un credito d’imposta, non può essere sanzionata con la decadenza dall’autorizzazione se tale conseguenza non rientra nelle ipotesi tassative previste dalla legge.

Decadenza dall’autorizzazione per un’edicola e dalla concessione di suolo pubblico

La Sezione Prima ha esaminato un ricorso straordinario proposto dalla titolare di un’impresa individuale contro il provvedimento comunale del 24 marzo 2023 che aveva dichiarato la decadenza dall’autorizzazione per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici e dalla concessione di suolo pubblico. Erano stati impugnati anche due regolamenti comunali, limitatamente alle disposizioni richiamate dall’amministrazione a sostegno della decadenza.

Fatti e contestazioni

Il Comune aveva motivato la decadenza con la mancata attività di vendita della stampa per oltre un anno, in assenza di comunicazione di sospensione, e con la sostituzione dell’attività autorizzata con la vendita di souvenir. La ricorrente aveva ricondotto le chiusure alle restrizioni connesse alla pandemia, a problemi di salute e ai lavori comunali di riqualificazione della piazza, contestando che l’inattività avesse superato dodici mesi consecutivi. Aveva inoltre dedotto l’insufficienza degli accertamenti comunali sulla durata della chiusura e sulla prevalenza della vendita di souvenir, nonché l’illegittimità delle disposizioni regolamentari nella parte in cui avrebbero introdotto ulteriori ipotesi di decadenza o revoca.

Ammissibilità e disciplina applicabile

Il Ministero delle imprese e del made in Italy aveva eccepito l’irricevibilità. L’eccezione è stata respinta: il provvedimento era stato notificato il 3 aprile 2023 e il ricorso straordinario era stato notificato il 1° agosto 2023, entro il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. La Sezione ha dato atto anche del rispetto del contraddittorio, essendo stata trasmessa alla ricorrente la relazione istruttoria e avendo questa presentato replica.

La tesi secondo cui gli artt. 86 e 125 della legge regionale toscana n. 62/2018 riguarderebbero soltanto le medie e grandi strutture è stata respinta. L’art. 125 comprende anche gli esercizi, di qualunque dimensione, dedicati esclusivamente alla vendita di quotidiani e periodici; l’art. 86, richiamato dall’art. 125, riguarda anche tali edicole. Restano fuori dal perimetro della disposizione i negozi di vicinato che non vendano quotidiani e periodici.

Tipicità delle cause di decadenza e regolamenti comunali

La Sezione ha chiarito che le cause di decadenza o revoca dell’autorizzazione alla vendita della stampa e della concessione di suolo pubblico a essa collegata sono quelle stabilite dalla legislazione statale e regionale. Il Comune non può ampliarle mediante regolamento o interpretazione amministrativa, e le disposizioni regolamentari devono essere lette in conformità alle fonti sovraordinate.

La censura contro i regolamenti non ha tuttavia determinato il loro annullamento. La decadenza era stata motivata con l’inattività superiore a dodici mesi, ipotesi prevista dall’art. 125 della legge regionale e dalla disciplina statale richiamata. La controversia si è quindi concentrata sulla prova dei presupposti fattuali della decadenza.

Inattività dell’edicola e difetto di istruttoria

Il periodo in cui il chiosco era rimasto chiuso per i lavori di riqualificazione della piazza non poteva essere conteggiato a carico della ricorrente: l’interruzione dipendeva da un factum principis, non imputabile all’esercente, che non aveva potuto sottrarsi alla rimozione del chiosco. Per il periodo residuo, la ricorrente aveva ammesso chiusure anche dovute a problemi di salute, ma aveva negato che l’inattività fosse durata oltre un anno.

Il Comune non aveva indicato nel provvedimento né nella comunicazione di avvio la data dalla quale sarebbe iniziato il periodo continuativo di inattività. Non aveva inoltre riportato le date dei sopralluoghi né i relativi esiti. Le segnalazioni prodotte riguardavano ragioni di decoro e sicurezza, ma non attestavano l’interruzione della vendita di giornali e periodici per oltre un anno. La Sezione ha quindi ritenuto non provato il presupposto legale della decadenza.

Vendita di prodotti diversi dalla stampa

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. n. 170/2001, gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la normativa vigente. Se l’amministrazione intende attribuire rilievo alla prevalenza di tali prodotti, deve accertarla e documentarla. Nel caso concreto, il Comune si era limitato ad affermare che la vendita di souvenir non era residuale, senza indicare dati numerici, il periodo di riferimento o elementi presuntivi idonei a sostenerlo. La nota della ricorrente confermava la vendita di prodotti diversi, ma non la loro prevalenza.

La vendita di merci diverse eventualmente effettuata senza le necessarie autorizzazioni può giustificare misure repressive o sanzionatorie rivolte a quella specifica attività, ma non la decadenza dall’autorizzazione legittimamente rilasciata per la vendita della stampa.

Tracciabilità e conseguenze finali

La mancata tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali non costituisce causa di decadenza dall’autorizzazione. L’art. 2, comma 2, del d.l. n. 244/2016 collega la tracciatura alla possibilità di fruire del credito d’imposta: la violazione rileva quindi ai fini dell’ammissione al beneficio, non come causa di perdita del titolo commerciale.

Il ricorso è stato accolto nei limiti delle censure relative all’insufficienza dell’istruttoria. È stato annullato il solo provvedimento comunale del 24 marzo 2023, senza annullamento delle disposizioni regolamentari impugnate. In caso di diffusione del parere, la Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaOccupazione di suolo pubblicoAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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