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Parere

Parere n. 1890/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, integrato da motivi aggiunti, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal prof. Bugiardini Raffaele, contro l’Università degli Studi di Bologna, e nei confronti del prof. Galié Nazzareno, per l’annullamento: - della nota del Rettore, prot. n. 58623, dell’8 giugno 2017, avente per oggetto il riavvio della procedura selettiva, bandita con D.R. n. 232/2016, copertura n. 1 posto di professore SSD MED 11 (impugnata con ricorso principale); - del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Bologna n 1401 di nomina della commissione giudicatrice (impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, denominato istanza di sospensiva dell’atto impugnato con il ricorso principale e contestuale impugnativa di nuovo atto); - del decreto del Rettore n. 78 del 23 gennaio 2018 di approvazione degli atti della predetta procedura valutativa (impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti); - della delibera di dipartimento del 25 gennaio 2018, nella parte in cui si propone all’Ateneo un posto di professore di prima fascia per il settore SSD MED 11, e la contestuale approvazione del CdA dell’Ateneo con conseguente immissione del nominativo vincitore della selezione nel sito docenti dell'Università di Bologna, in qualità di professore ordinario (impugnata con il terzo ricorso per motivi aggiunti).

Giustizia amministrativa201701382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario e tre ricorsi per motivi aggiunti contro gli atti della procedura selettiva dell’Università di Bologna per un posto di professore nel settore SSD MED 11, incluso il riavvio della procedura, la nomina della commissione, l’approvazione degli atti e gli atti conseguenti alla proposta di chiamata.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la nota rettorale dell’8 giugno 2017 di riavvio della procedura selettiva bandita con D.R. n. 232/2016, il decreto di nomina della commissione giudicatrice, il decreto n. 78 del 23 gennaio 2018 di approvazione degli atti e gli atti dipartimentali e del Consiglio di amministrazione relativi alla proposta e all’immissione in ruolo del vincitore. L’Università e il controinteressato hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971 contro il ricorso principale e ciascuno dei tre ricorsi per motivi aggiunti. Il ricorrente ha contestato la tempestività dell’opposizione dell’Università e ha insistito per l’accoglimento delle impugnative. Il Ministero ha inoltre prospettato l’improcedibilità per opposizione e, in via subordinata, l’inammissibilità per carenza di interesse, omessa notifica al controinteressato e violazione del principio di alternatività, nonché l’infondatezza nel merito.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili il ricorso straordinario e tutti e tre i ricorsi per motivi aggiunti per effetto dell’opposizione del controinteressato, la cui ritualità e tempestività non erano contestate. Ha chiarito che l’opposizione è lo strumento con cui ciascuna parte può chiedere la decisione in sede giurisdizionale e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene. È pertanto sufficiente l’opposizione rituale e tempestiva anche di un solo soggetto legittimato perché il ricorso straordinario non possa essere deciso. La questione sulla tempestività dell’opposizione dell’Università e le ulteriori eccezioni e censure di merito non sono state esaminate, essendo assorbite dall’opposizione del controinteressato. Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché la relazione istruttoria è stata trasmessa al ricorrente, che ha potuto replicare.

Osservazioni

Ricorso principale e tre ricorsi per motivi aggiunti — Opposizione ex art. 10 d.P.R. 1199/1971

Le impugnative sono dichiarate improcedibili per l’opposizione rituale e tempestiva del controinteressato. È sufficiente l’opposizione di uno dei soggetti legittimati perché il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, non possa essere deciso. Non sono esaminate le censure di merito né le ulteriori eccezioni.

Tempestività dell’opposizione dell’Università e contraddittorio

Il ricorrente aveva contestato la tempestività dell’opposizione dell’Università, ma il Consiglio non decide tale questione: l’opposizione del controinteressato, la cui ritualità e tempestività non erano contestate, è di per sé sufficiente a determinare l’improcedibilità. Il contraddittorio procedimentale è ritenuto rispettato perché il ricorrente ha ricevuto la relazione istruttoria e vi ha replicato.

Norme richiamate

  • art. 10, primo comma, d.P.R. 1199/1971

    L’istituto dell’opposizione rappresenta, infatti, lo strumento di ciascuna parte per adire il giudice precostituito per legge, in quanto il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone una concorde volontà di tutte le parti all’utilizzo di tale rimedio.

    L’opposizione consente a ciascuna parte legittimata di trasferire la controversia alla sede giurisdizionale. Poiché il ricorso straordinario richiede la concorde volontà di tutte le parti, l’opposizione rituale e tempestiva anche di un solo soggetto legittimato impedisce la decisione del ricorso straordinario e ne determina l’improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, l’opposizione rituale e tempestiva proposta anche da un solo soggetto legittimato ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971 impedisce la decisione in sede straordinaria e comporta l’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti cui l’opposizione si riferisce.

Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione del controinteressato

Il parere della Sezione I riguarda un ricorso straordinario, integrato da tre ricorsi per motivi aggiunti, contro gli atti della procedura selettiva dell’Università degli Studi di Bologna per un posto di professore nel settore SSD MED 11. Il Consiglio di Stato ha ritenuto le impugnative improcedibili per l’opposizione rituale e tempestiva del controinteressato.

Atti impugnati e svolgimento della procedura

Il ricorso principale, presentato il 25 luglio 2017, riguardava la nota rettorale dell’8 giugno 2017 che disponeva il riavvio della procedura selettiva bandita con D.R. n. 232/2016. Con tre successivi ricorsi per motivi aggiunti sono stati impugnati il decreto di nomina della commissione giudicatrice, il decreto rettorale n. 78 del 23 gennaio 2018 di approvazione degli atti e gli atti dipartimentali e del Consiglio di amministrazione relativi alla proposta di un posto di professore di prima fascia e alla conseguente immissione del vincitore nel ruolo di professore ordinario. La selezione era collegata al convenzionamento assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera S. Orsola – Malpighi.

Opposizioni e contraddittorio

L’Università e il professore individuato quale vincitore hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971 sia contro il ricorso principale sia contro ciascuno dei ricorsi per motivi aggiunti. Il ricorrente ha contestato la tempestività dell’opposizione dell’Università; non era invece contestata la ritualità e tempestività delle opposizioni del controinteressato. Il Ministero ha chiesto di dichiarare improcedibili le impugnative per intervenuta opposizione e ha prospettato, in subordine, ulteriori ragioni di inammissibilità e infondatezza.

La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione istruttoria ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che ha presentato le proprie repliche.

Regola applicata sull’opposizione

Richiamando l’art. 10, primo comma, d.P.R. 1199/1971 e i propri pareri n. 1189/2026 e n. 844/2026, il Consiglio ha affermato che l’opposizione è lo strumento con cui ciascuna parte può chiedere che la controversia sia decisa in sede giurisdizionale. Il ricorso straordinario, essendo alternativo al ricorso giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare il rimedio straordinario. Di conseguenza, l’opposizione rituale e tempestiva anche di un solo soggetto legittimato è sufficiente a impedire che il ricorso sia deciso in quella sede.

Esito

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario e tutti e tre i ricorsi per motivi aggiunti siano dichiarati improcedibili per intervenuta opposizione del controinteressato. Non ha esaminato la contestazione sulla tempestività dell’opposizione dell’Università né le ulteriori eccezioni e censure di merito, poiché l’opposizione non contestata del controinteressato era già sufficiente a definire l’affare.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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