L.R. Toscana 62/2018
Codice del Commercio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, stampa quotidiana e periodica, carburanti, forme speciali di vendita e attività fieristica. Introduce titoli abilitativi, SCIA, regole su requisiti, orari, prezzi, controlli, sanzioni e decadenze. Molte disposizioni sono operative in via generale e nel territorio regionale; alcune hanno scadenze o regimi transitori specifici.
Disciplina del commercio in Toscana
Disciplina del commercio in Toscana
La legge regionale regola l’esercizio delle attività commerciali nel territorio toscano, fissando principi generali, competenze amministrative, requisiti per l’accesso, regole autorizzatorie e procedure di controllo. La disciplina riguarda commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, carburanti, stampa quotidiana e periodica, forme speciali di vendita e attività fieristico-espositiva.
Principi generali, ambito e soggetti istituzionali
La legge si fonda sulla libertà di iniziativa economica privata e persegue obiettivi di semplificazione, tutela dei consumatori, qualificazione della rete distributiva, salvaguardia delle piccole imprese e valorizzazione del commercio nelle diverse aree del territorio regionale, comprese quelle urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali. Si applica alle attività commerciali espressamente elencate, tra cui commercio all’ingrosso e al dettaglio, stampa, aree pubbliche, somministrazione, carburanti, forme speciali di commercio e attività fieristica.
Le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti spettano ai comuni. Il SUAP è il punto unico di accesso per i procedimenti disciplinati dalla legge. Per la concertazione locale partecipano le organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore.
Pianificazione e regolamento attuativo
La pianificazione territoriale del settore commerciale avviene secondo la disciplina urbanistica regionale. La Regione deve adottare un regolamento attuativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge; il regolamento disciplina, tra l’altro, centri di assistenza tecnica, grandi strutture di vendita, requisiti di parcheggi e accessibilità, requisiti e calendari fieristici, nonché le modalità concertative per destinare quote di oneri di urbanizzazione ad interventi in aree interessate.
Requisiti di accesso e formazione
L’accesso e l’esercizio delle attività commerciali sono subordinati ai requisiti di onorabilità previsti dalla normativa statale. Per la vendita al dettaglio di alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande sono richiesti anche i requisiti professionali statali; è richiamato il valore abilitante del REC e dei corsi/esami idonei. La Regione disciplina i corsi professionali e di aggiornamento e può incentivare la partecipazione agli aggiornamenti con buoni formativi.
Commercio in sede fissa
Sono definiti esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, outlet e temporary store. Gli esercizi di vicinato si avviano con SCIA; per le medie strutture serve autorizzazione del SUAP; per le grandi strutture serve autorizzazione con conferenza di servizi. Le medie e grandi strutture possono insediarsi solo in aree compatibili con la pianificazione urbanistica, e per le grandi strutture l’insediamento deve essere espressamente previsto dal piano operativo comunale.
I temporary store sono temporanei e non possono superare 90 giorni; in occasione di eventi rilevanti il comune può imporre condizioni o limitazioni. Negli esercizi di vicinato è consentito il consumo immediato dei prodotti alimentari senza servizio assistito. Nei centri commerciali l’autorizzazione riguarda il complesso unitario, mentre gli esercizi interni sono poi soggetti a SCIA.
Outlet, empori polifunzionali e commercio all’ingrosso
La vendita in outlet è disciplinata in base alla tipologia della struttura e l’uso della denominazione è consentito solo nei casi previsti. Sono previsti vincoli merceologici per gli outlet, con eccezioni limitate per alcuni centri commerciali outlet con prodotti alimentari locali e di eccellenza. Gli empori polifunzionali sono previsti nei comuni montani, insulari e in aree con rarefazione dei servizi, per integrare più servizi in un solo esercizio; la Regione promuove misure di sostegno all’insediamento e mantenimento.
Il commercio all’ingrosso richiede i requisiti di onorabilità; per il settore alimentare è necessaria anche la notifica sanitaria e la SCIA. L’esercizio congiunto di ingrosso e dettaglio nello stesso locale segue il regime del dettaglio, con regole specifiche sul calcolo della superficie di vendita per alcune categorie merceologiche.
Vendita della stampa quotidiana e periodica
La legge distingue punti vendita esclusivi e non esclusivi. I punti vendita non esclusivi possono operare in determinati esercizi già individuati, con SCIA, e la vendita può essere anche stagionale entro 60-180 giorni. Sono previste forme particolari di distribuzione e vendita in sedi associative, redazioni, strutture ricettive, strutture riservate a determinate categorie ed empori polifunzionali, soggette a comunicazione al SUAP.
Commercio su aree pubbliche
Il commercio su aree pubbliche può svolgersi su posteggio in concessione o in forma itinerante. Serve autorizzazione per il posteggio e SCIA per l’itinerante. Le concessioni di posteggio durano 12 anni e sono tacitamente rinnovate, salvo mancanza dei requisiti di iscrizione come impresa attiva; per alcuni rinnovi transitori la validità arriva fino al 31 dicembre 2024. La legge disciplina bandi, criteri di assegnazione, presenze, limiti al cumulo delle concessioni, posteggi riservati, commercio nei mercati, fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie.
Sono previsti requisiti contributivi (DURC), regole per il subingresso, uso dei dipendenti/collaboratori in assenza del titolare, pianificazione comunale, servizi igienici, concertazione e possibilità di specializzazioni merceologiche. Per i mercatini dei non professionisti sono fissati limiti stringenti su valore dei beni, numero massimo di manifestazioni annue, tesserino annuale e vidimazioni.
Somministrazione di alimenti e bevande
Gli esercizi di somministrazione costituiscono una tipologia unitaria. L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento sono soggetti a SCIA; nelle zone soggette a tutela può servire autorizzazione. Sono previsti requisiti sanitari, urbanistici, di sicurezza e sorvegliabilità, oltre alla notifica sanitaria. La somministrazione può essere stagionale o temporanea, con limiti temporali e regole specifiche per sagre, fiere ed eventi; in alcuni casi non si applicano i requisiti comunali di programmazione.
La legge consente la vendita per asporto dei prodotti somministrati, regola i distributori automatici e consente ai comuni di limitare o vietare la vendita e somministrazione di alcolici per ragioni di pubblico interesse.
Distribuzione di carburanti
La disciplina regionale regola la localizzazione, l’autorizzazione, le modifiche, il collaudo, gli impianti privati, i contenitori mobili e gli impianti per natanti. I nuovi impianti devono rispettare requisiti tecnologici e ambientali, includere carburanti tradizionali e, salvo eccezioni tecniche o per i comuni montani, dotarsi di erogazione di gas naturale e infrastrutture di ricarica elettrica. Sono previsti obblighi per gli impianti ad alto erogato nelle province di Firenze, Lucca e Prato, con scadenze già fissate al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2020.
La legge disciplina orari, turni di riposo, sospensioni, servizi integrativi, modifiche soggette a SCIA o autorizzazione e obblighi di collaudo e perizia periodica ogni 15 anni. L’autorizzazione decade in caso di incompatibilità, mancata messa in esercizio, sospensioni prolungate o mancata iscrizione all’anagrafe degli impianti.
Attività fieristico-espositiva
Le manifestazioni fieristiche sono soggette a SCIA al SUAP. La disciplina distingue fiere internazionali, nazionali e regionali, nonché i requisiti dei quartieri e spazi fieristici, il bilancio certificato per le manifestazioni internazionali e nazionali e il calendario fieristico regionale annuale. Il regolamento attuativo definisce i criteri di qualificazione e i requisiti tecnici.
Sospensioni, variazioni, subingresso e cessazione
Per commercio in sede fissa, stampa e somministrazione è prevista la sospensione volontaria fino a 12 mesi, con eccezioni per malattia, gravidanza/puerperio e assistenza a figli con handicap grave; in tali casi operano termini speciali. Per il commercio su aree pubbliche la sospensione volontaria del posteggio è limitata, salvo cause personali particolari. Sono disciplinate le variazioni del legale rappresentante, la cessione d’azienda, l’affidamento di reparto, il subingresso mortis causa e le regole speciali per stampa, aree pubbliche e carburanti. La cessazione dell’attività va comunicata al SUAP entro 60 giorni.
Orari, prezzi, vendite straordinarie e promozionali
La legge disciplina gli orari di apertura e chiusura, i turni dei distributori di carburanti e gli obblighi di pubblicità degli orari. Stabilisce altresì l’obbligo di esposizione chiara dei prezzi per i prodotti esposti, con regole specifiche per somministrazione, distributori e vendita al dettaglio. Le vendite straordinarie comprendono liquidazioni e fine stagione, con obblighi di comunicazione e limiti di durata; le vendite promozionali hanno regole di separazione e trasparenza dei prezzi.
Qualificazione dei luoghi del commercio
I comuni possono individuare aree di particolare interesse o degrado dove attivare percorsi di promozione e sostegno delle attività economiche, definire interventi di rigenerazione urbana, introdurre limitazioni e prescrizioni, favorire il riuso di locali vuoti e prevedere incentivi fiscali o economici. È disciplinato anche il centro commerciale naturale, con programmi di qualificazione, accessibilità, animazione urbana, servizi comuni e integrazione con turismo e cultura.
Vigilanza, sanzioni e decadenze
Le sanzioni amministrative, i sequestri e la confisca seguono la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative. Sono previste sanzioni per attività senza titolo o senza requisiti, per violazioni in materia di orari, prezzi, comunicazioni, requisiti sanitari, lavoro e sicurezza, per l’attività su aree pubbliche, per le attività fieristiche e per la distribuzione carburanti. Sono previste anche sospensioni dell’attività e l’esecuzione coattiva tramite sigilli.
Sono stabilite cause di decadenza per medie e grandi strutture, per esercizi di vicinato e somministrazione, per il commercio su aree pubbliche e per gli impianti carburanti, in particolare in caso di perdita dei requisiti, mancato avvio, sospensione prolungata, mancato utilizzo del posteggio, irregolarità contributive o incompatibilità degli impianti.
Disposizioni transitorie e finali
La legge sostituisce la previgente disciplina regionale sul commercio e sul settore fieristico. Sono previste norme transitorie per l’applicazione del regolamento attuativo, per alcuni criteri sulle assegnazioni dei posteggi e per rinnovi straordinari delle concessioni fino al 31 dicembre 2024. La Giunta regionale riferisce al Consiglio con relazione triennale sull’attuazione della legge e sui risultati relativi alla struttura distributiva e al contrasto dell’abusivismo.
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