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Parere

Parere n. 1889/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Franco Cortesi, avverso provvedimenti prot. 11526/ru del 30/10/2024 e prot. 12070/ru del 15/11/2024 (dazi doganali);

Giustizia amministrativa202500439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 11526/RU del 30 ottobre 2024 e prot. n. 12070/RU del 15 novembre 2024, relativi all’inammissibilità di un’istanza di sgravio di dazi doganali e al rigetto di un ricorso qualificato come gerarchico improprio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato in via straordinaria il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la sua istanza del 23 agosto 2024 di sgravio, ai sensi dell’art. 120 del Codice doganale dell’Unione, dei dazi all’importazione dovuti in relazione a importazioni del 1998 effettuate mediante certificati AGRIM spagnoli poi disconosciuti. Ha inoltre impugnato la nota del 15 novembre 2024 che ha ritenuto non configurabile il ricorso gerarchico improprio presentato contro il primo provvedimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di essere ascoltato previsto dall’art. 22 CDU, il difetto o l’apparenza della motivazione, l’omesso esame di circostanze idonee a integrare una «situazione particolare» ai sensi dell’art. 120 CDU e l’illegittimità del rigetto del ricorso gerarchico improprio. L’Agenzia ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la richiesta investe direttamente il rapporto tributario doganale e questioni già trattate dal giudice tributario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i singoli motivi. La domanda di sgravio mira infatti a estinguere l’obbligazione doganale risultante dal ruolo del 2017 e dalla cartella di pagamento conseguente: il bene della vita perseguito incide direttamente sulla pretesa tributaria, non sull’esercizio di una funzione amministrativa lesiva di interessi legittimi. La veste formale dei provvedimenti del 2024 non muta la natura sostanziale della controversia, già inserita nel rapporto tributario oggetto di precedenti giudizi. La giurisdizione spetta pertanto al giudice tributario; la controversia potrà essere riassunta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Osservazioni

Giurisdizione e ammissibilità del ricorso straordinario

Il ricorso è inammissibile perché la richiesta di sgravio mira direttamente all’eliminazione dell’obbligazione doganale e incide quindi sul rapporto tributario, devoluto alla giurisdizione del giudice tributario. La qualificazione formale dell’iniziativa come istanza amministrativa di sgravio e l’impugnazione dei provvedimenti che l’hanno definita non spostano la giurisdizione.

Motivi relativi all’art. 22 e all’art. 120 CDU, alla motivazione e al ricorso gerarchico improprio

Il Consiglio di Stato non esamina nel merito le censure concernenti il diritto di essere ascoltato, la motivazione, la sussistenza di una situazione particolare ai sensi dell’art. 120 CDU e il rigetto del ricorso gerarchico improprio, poiché la carenza di giurisdizione amministrativa rende inammissibile il rimedio straordinario.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario innanzi al quale potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cpa.

    Una volta dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riassunta davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

  • art. 120 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

    La controversia sottoposta all'esame del Consiglio attiene in via immediata e diretta a una pretesa tributaria doganale e, più precisamente, alla richiesta di sgravio di dazi all'importazione derivanti da un'obbligazione doganale definitivamente accertata nei confronti del ricorrente.

    La richiesta di sgravio formulata ai sensi dell’art. 120 CDU, quando mira a incidere sull’obbligazione doganale definitivamente accertata e sulla pretesa tributaria, appartiene alla giurisdizione tributaria; la sua presentazione in sede amministrativa non rende esperibile il ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è esperibile soltanto per controversie appartenenti alla giurisdizione amministrativa; non è utilizzabile quando il bene della vita richiesto consiste nell’eliminazione o nella modifica di una pretesa tributaria.
  • La giurisdizione si determina in base alla natura sostanziale della situazione dedotta e al bene della vita perseguito, non alla qualificazione formale dell’istanza amministrativa o dell’atto impugnato.
  • La domanda di sgravio di dazi doganali che mira a estinguere un’obbligazione tributaria incide direttamente sul rapporto tributario ed è devoluta al giudice tributario; il difetto di giurisdizione amministrativa comporta l’inammissibilità del ricorso straordinario, ferma la possibilità di riassumere la controversia davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Inammissibilità del ricorso straordinario in materia di sgravio di dazi doganali

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto da un ex amministratore delegato contro due provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 ottobre e del 15 novembre 2024. La controversia concerne una richiesta di sgravio di dazi all’importazione e la giurisdizione sul relativo rapporto tributario.

Origine della pretesa doganale

La vicenda deriva da accertamenti sulle importazioni di banane effettuate nel 1998, per le quali erano stati utilizzati certificati AGRIM spagnoli successivamente disconosciuti. Nel 2004 l’Ufficio delle Dogane di Trento emise un avviso di rettifica dell’accertamento, individuando il ricorrente tra gli obbligati solidali. Le impugnazioni tributarie furono respinte nei suoi confronti e la decisione passò in giudicato il 17 giugno 2012. La Corte di cassazione, con sentenza n. 24449 del 30 ottobre 2013, accolse parzialmente il ricorso della società importatrice, limitatamente alle importazioni anteriori al 23 novembre 1998; tale giudicato favorevole non si estese al ricorrente.

Nel 2017 la posizione del ricorrente fu reiscritta a ruolo e nel 2018 gli venne notificata una cartella di pagamento. Le successive impugnazioni tributarie furono respinte. Anche il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’estensione degli effetti della sentenza della Cassazione fu dichiarato inammissibile, in ragione del giudicato formatosi specificamente nei confronti del ricorrente e della sua partecipazione al giudizio conclusosi con tale giudicato.

Procedimento amministrativo del 2024 e motivi di ricorso

Dopo un’istanza di autotutela del 29 gennaio 2024, il ricorrente presentò il 23 agosto 2024 un’istanza di sgravio ai sensi dell’art. 120 del Regolamento (UE) n. 952/2013, chiedendo in via principale lo sgravio per ragioni di equità e, in subordine, la trasmissione del fascicolo alla Commissione europea. Chiese inoltre di essere ascoltato; l’Amministrazione svolse una riunione istruttoria il 26 settembre e un’audizione personale il 3 ottobre 2024.

Con il provvedimento prot. n. 11526/RU del 30 ottobre 2024, l’Agenzia dichiarò inammissibile l’istanza, ritenendo che la questione fosse già stata definita e che non fossero emersi elementi nuovi idonei a giustificare il riesame. Il successivo provvedimento prot. n. 12070/RU del 15 novembre 2024 ritenne non configurabile il ricorso gerarchico improprio, non previsto dalla normativa per la materia dei rimborsi doganali. Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell’art. 22 CDU, il difetto o l’apparenza della motivazione, l’omesso esame di una situazione particolare rilevante ai sensi dell’art. 120 CDU e l’illegittimità del rigetto del ricorso gerarchico improprio.

Giurisdizione e decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la controversia investa direttamente una pretesa tributaria doganale. Il ricorrente mira a ottenere, mediante lo sgravio, l’estinzione dell’obbligazione risultante dal ruolo del 2017 e dalla conseguente cartella di pagamento. La natura sostanziale della domanda non è alterata dal fatto che essa sia stata formulata come istanza amministrativa e definita con provvedimenti del 2024; la questione si inserisce nel rapporto tributario già oggetto di giudizi davanti ai giudici tributari e alla Corte di cassazione.

Poiché il ricorso straordinario è esperibile soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, e la domanda di eliminazione o modifica della pretesa tributaria appartiene alla giurisdizione tributaria, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le censure di merito non sono esaminate. La controversia può essere riassunta davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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