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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39989/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del 3 febbraio 2021 contestando la validità del giudizio di appello per vizi nella notificazione del decreto di citazione a giudizio. Denuncia: 1) errata indicazione nella relata di notifica della PEC con nominativi diversi rispetto all'imputata e al difensore, che avrebbe determinato la nullità della citazione; 2) nullità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. nonostante l'esistenza di una elezione di domicilio da parte dell'imputata.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le inesattezze nella relata (nomi diversi) non abbiano creato un'incertezza insuperabile, posto che la PEC conteneva in allegato il decreto di citazione con il corretto Numero di Ruolo Generale e il nome della ricorrente. Le irregolarità denunciate costituiscono, al più, nullità di grado intermedio o irregolarità che dovevano essere eccepite tempestivamente nel corso del giudizio di appello (art. 180 e 182 cod. proc. pen.) e non per la prima volta in Cassazione. Inoltre, poiché l'imputata era stata previamente citata personalmente in primo grado, la notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, configura un'irregolarità sanabile e non una nullità assoluta quando vi sia stata una prima notifica personale. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento processuale collegato alla nullità della citazione in appello; la Corte valuta la presunta nullità alla luce anche degli artt. 601 (richiamati nel ricorso) e dei requisiti sostanziali del decreto di citazione in appello.

  • art. 601, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorso in relazione alla notificazione del decreto di citazione in appello; la Corte valuta se le errate indicazioni arrecano incertezza insuperabile sul procedimento.

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione al difensore di fiducia; la giurisprudenza interpretata indica che la notifica al difensore, se esiste una precedente notifica personale o elezione di domicilio, costituisce un'irregolarità riconducibile ad una nullità generale a regime intermedio e quindi sanabile se non tempestivamente eccepita.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Prevede le ipotesi di nullità assoluta (omessa notificazione); la Corte distingue tra nullità assoluta e irregolarità sanabili, escludendo nel caso concreto la nullità assoluta.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per la deduzione delle nullità; la Corte rileva che le eccezioni non sono state tempestivamente sollevate in appello e quindi non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.

  • art. 182, cod. proc. pen.

    Regola gli effetti delle nullità di ordine generale a regime intermedio e i termini per la loro deduzione: la Corte afferma che le nullità di questo tipo devono essere eccepite nei limiti e nei tempi previsti dalla norma.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • art. 648, comma secondo, cod. pen.

    Norma sostanziale menzionata in relazione al fatto che la Corte di appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante per la ricorrente; qui è parte del quadro fattuale oggetto del ricorso.

Massime di principio

  • Errori formali nella relata di notifica (es. nominativi diversi) non determinano automaticamente la nullità assoluta se l'atto notificato e gli allegati consentono di individuare inequivocabilmente il procedimento e il destinatario.
  • La notificazione effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, quando esista una precedente notifica personale o un'elezione di domicilio, è in genere un'irregolarità riconducibile a nullità di grado intermedio sanabile se non tempestivamente eccepita.
  • Le nullità di ordine generale a regime intermedio devono essere sollevate nei termini e nei limiti previsti dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.; non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità se non eccepite in tempo utile nel giudizio di merito.
  • Occorre distinguere sempre tra nullità assolute (che compromettono l'esistenza dell'atto, ex art. 179) e nullità sanabili: la qualificazione dipende dall'effetto sostanziale dell'irregolarità (se genera incertezza insuperabile o meno).
  • In pratica, per difendersi efficacemente: verificare subito ogni notifica irregolare e sollevare eccezione tempestivamente in udienza di merito; conservare e produrre gli allegati ricevuti (che possono chiarire il destinatario e il procedimento); se non eccepito in tempo, il vizio rischia di essere inammissibile in Cassazione.

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