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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15030/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e meramente reiterativo delle tesi difensive già disattese nei gradi di merito, senza alcun effettivo confronto con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato contestato. Il motivo unico deduceva l'erroneità dell'accertamento di responsabilità ex art. 336 c.p., ma era formulato in modo del tutto generico, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti senza un reale confronto critico con le argomentazioni sviluppate nei gradi di merito. In particolare, la doglianza sul preteso difetto di motivazione della sentenza d'appello riproponeva questioni già esaminate in primo e secondo grado, senza confutare specificamente la motivazione con cui era stata esclusa la tesi difensiva volta a negare il carattere minaccioso delle frasi attribuite all'imputato.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La sentenza richiama il reato contestato, che nel caso concreto riguarda la condotta minacciosa o violenta posta in essere per costringere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio o a ometterlo.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione delle sentenze di merito.
  • La denuncia di vizio di motivazione non può risolversi nella mera reiterazione delle medesime censure già esaminate e confutate nei gradi precedenti, se manca una critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente stabilita in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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