Cassazione Penale, Sentenza n. 10374/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione basato su due censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 474 c.p., sostenendo che la Corte d'appello non abbia riconosciuto il "falso grossolano" alla luce della testimonianza del Brigadiere Vindigni (prodotti "rifiniti in maniera scadente" e "bancarella rudimentale") e, in subordine, abbia errato nel non applicare l'art. 131‑bis c.p. per l'esiguità del danno e la modesta offensività della condotta; 2) violazione di legge per avere la Corte d'appello negato l'applicazione della continuazione ritenendo che la difesa non avesse prodotto la sentenza n. 2559/2023 della Corte d'appello di Catania, sentenza che invece la difesa aveva depositato (18/09/2024) e che risultava confermata dal certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo la quale, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, la valutazione della cd. "grossolanità" si fonda sull'attitudine ingannatoria del marchio in sé e non sulle modalità di vendita o sulle condizioni esteriori; la richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis è stata ritenuta generica e non adeguatamente motivata. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che la precedente condanna era stata prodotta e risultava dal casellario, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare l'eventuale applicazione della continuazione nella determinazione della pena. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al tema della continuazione e rinviata per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catania; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
La norma punisce la detenzione o vendita di prodotti recanti marchio contraffatto e tutela la fede pubblica; la Corte interpreta che, ai fini di escludere il reato per "falso grossolano", va valutata l'attitudine ingannatoria del marchio stesso e non le circostanze esteriori (qualità delle rifiniture, modalità di vendita), che attengono alla tutela del consumatore.
Invocata dalla difesa come favorevole per l'esiguità del danno e la modesta offensività, la norma può consentire misure alternative o benefici in presenza di specifici presupposti; nel caso di specie la Corte ha ritenuto la richiesta generica e non adeguatamente motivata, quindi non applicata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite formale alle censure esercitabili in cassazione (vincolo dei motivi), il riferimento evidenzia che il ricorso deve rispettare i limiti procedurali e di specificazione previsti per l'impugnazione in cassazione.
Massime di principio
- In casi di contraffazione (art. 474 c.p.) la valutazione della "grossolanità" del falso si concentra sull'attitudine ingannatoria del marchio stesso: anche prodotti con cattive rifiniture o venduti in condizioni rudimentali possono integrare il reato se il marchio può ingannare il pubblico.
- Le circostanze esteriori (qualità delle rifiniture, modalità e luogo di vendita) riguardano la tutela del consumatore e non sono di per sé idonee a trasformare la fattispecie in "reato impossibile" per falso grossolano.
- Per ottenere benefici o attenuanti ex art. 131‑bis c.p. è necessario proporre argomentazioni concrete e circostanziate sull'esiguità del danno e sulla modesta offensività della condotta; deduzioni generiche possono essere rigettate.
- La questione della continuazione va valutata quando risulti una precedente condanna rilevabile (sentenza prodotta o certificato del casellario): il giudice di merito deve considerare tale rilevanza ai fini della determinazione della pena, e la mancata valutazione adeguata può giustificare annullamento e rinvio.
- In sede di cassazione è essenziale rispettare i limiti formali dei motivi (art. 173 disp. att. c.p.p.); tuttavia, errori procedurali o omissioni della corte d’appello nella valutazione di prove/documenti prodotti possono essere motivo di accoglimento parziale del ricorso.
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