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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09986/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Un soggetto ha proposto opposizione a un'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910 da un Comune, davanti al Giudice di Pace di Taranto. Il Comune ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e la difesa dell'opponente vi ha aderito; il giudice, ritenendo applicabile il criterio territoriale speciale, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Grottaglie, davanti al quale la causa è stata riassunta. Il Giudice di Pace di Grottaglie ha quindi chiesto d'ufficio il regolamento di competenza alla Corte di Cassazione. La questione centrale riguardava la corretta individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione a ingiunzione di pagamento emessa da un Comune, alla luce dell'art. 32, comma 2, d.lgs. 150/2011 e della sentenza della Corte costituzionale n. 158/2019.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato competente il Giudice di Pace di San Giorgio Jonico, ritenendo che l'opposizione dovesse essere proposta davanti al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione; poiché l'ingiunzione era stata emessa dal Comune di Monteparano, la competenza spettava al giudice del circondario di San Giorgio Jonico. La Corte ha inoltre precisato che la competenza è territoriale inderogabile e che il relativo difetto è rilevabile d'ufficio; la causa dovrà essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    Consente il regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal giudice che ritenga di non essere competente.

  • art. 32, comma 2, d.lgs. 150/2011

    Individua, per l'opposizione al provvedimento, la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, va letto anche nel senso indicato dalla Corte costituzionale per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali.

  • sentenza Corte costituzionale 8 maggio - 25 giugno 2019, n. 158

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, d.lgs. 150/2011 nella parte in cui non prevede la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali.

  • art. 38, comma 2, c.p.c.

    È ritenuto inapplicabile quando la competenza territoriale è inderogabile.

  • art. 28 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di competenza territoriale inderogabile, non opera il regime ordinario di rilevazione dell'incompetenza.

  • r.d. n. 639/1910

    È il regime dell'ingiunzione di pagamento opposta, che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 d.lgs. 150/2011 anche quando l'atto riguardi la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

  • art. 53 d.lgs. 44 del 1997

    Richiamato per il riferimento ai concessionari iscritti all'albo cui può essere affidato il servizio di riscossione coattiva.

Massime di principio

  • L'opposizione a un'ingiunzione di pagamento emessa da un ente locale va proposta, in linea generale, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, poiché si tratta di una competenza speciale e inderogabile.
  • Quando l'ingiunzione è emessa da un concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, dopo la sentenza costituzionale n. 158/2019, la competenza spetta al giudice del circondario in cui ha sede l'ente locale concedente.
  • La competenza territoriale stabilita da una previsione speciale e inderogabile è rilevabile d'ufficio e prevale sui criteri ordinari di competenza territoriale; non opera, in tale ipotesi, il meccanismo ordinario di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c.
  • L'ordinanza che decide il regolamento di competenza può individuare il giudice territorialmente competente e imporre la riassunzione della causa nel termine fissato dalla legge o dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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