Cassazione Penale, Sentenza n. 33039/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la parte della sentenza relativa alla confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter c.p., sostenendo che il patteggiamento era stato ammesso sulla base dell'art. 444, comma 1-ter c.p.p. (introdotto dalla legge n. 69/2015) che subordina l'ammissibilità del rito alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato per specifici reati contro la Pubblica Amministrazione. Poiché l'offerta di restituzione del profitto non è stata accettata dalla generalità degli altri soggetti coinvolti, il ricorrente deduce che la confisca non poteva essere disposta in quanto estranea all'accordo tra le parti e alla condizione di ammissibilità
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 444, comma 1-ter c.p.p. costituisca un requisito processuale di ammissibilità del patteggiamento e non una norma di diritto penale sostanziale che, di per sé, assorba o escluda l'applicazione dell'art. 322-ter c.p. La confisca prevista dall'art. 322-ter è obbligatoria quando sussistono i presupposti sostanziali del profitto o del prezzo del reato e quindi può essere ordinata anche in sentenza di patteggiamento se la restituzione integrale non si è effettivamente realizzata. La Corte osserva che l'esclusione della confisca opera solo nel caso concreto in cui il profitto sia stato effettivamente restituito a persone estranee al reato o, più in generale, quando venga a mancare il presupposto sostanziale dell'esistenza del profitto. Non essendo stata censurata la legittimità dell'ammissione al patteggiamento e non essendo contestata la quantificazione del profitto, la confisca è stata confermata come legittima. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non sono state liquidate spese in favore della parte civile per carenza di interesse rispetto alla materia impugnata
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen. (comma 1-ter)
introdotto dalla legge 27 maggio 2015 n.69
Costituisce una condizione processuale di ammissibilità della richiesta di patteggiamento per taluni reati contro la P.A.; opera sul piano processuale e non esclude astrattamente l'operatività della confisca prevista dall'art. 322-ter se la restituzione non è effettivamente realizzata
introdotto dalla legge 29 settembre 2000 n.300
Stabilisce la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato salvo il caso in cui tali beni appartengano a persona estranea al reato; si applica anche nelle sentenze di patteggiamento quando sussistono i presupposti sostanziali del profitto
Norma che tutela dalla corruzione; nella fattispecie rileva la peculiarità che il corrotto e il corruttore possono essere concorrenti nel reato, con effetti sulla destinazione della restituzione e sulla possibilità di escludere la confisca
art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis)
novellato dalla legge 23 giugno 2017 n.103
Disciplina i limiti dell'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta; consente, dopo la riforma, che talune misure non oggetto dell'accordo siano impugnabili anche per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione (p. es. vizi di motivazione) che possono essere invocati per impugnare misure non pattuite nel procedimento di patteggiamento
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma a titolo di contributo alle spese processuali
Massime di principio
- L'art. 444, comma 1-ter c.p.p. è una condizione di ammissibilità processuale del patteggiamento: se la restituzione del profitto è stata effettivamente eseguita e tale restituzione era la condizione che ha reso ammissibile il patteggiamento, la confisca può venire meno perché viene a mancare il presupposto materiale del profitto
- Se la restituzione non si realizza (per qualsiasi ragione) la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. resta obbligatoria quando siano dimostrati i presupposti sostanziali del profitto/ prezzo del reato; la mancata accettazione della restituzione da parte di altri coautori non esonera dall'applicazione della confisca
- La confisca non è parte necessariamente integrante dell'accordo di patteggiamento: può essere disposta anche se non espressamente concordata, purché ne sussistano i presupposti previsti dalla norma sostanziale
- La restituzione a soggetti che sono concorrenti nel reato non impedisce l'applicazione della confisca, poiché la norma salva solo la restituzione di beni che appartengono a persone estranee al reato
- Chi ha chiesto il patteggiamento ha scarso interesse a dedurre l'inosservanza del requisito di ammissibilità che egli stesso ha prodotto; inoltre le censure sulla quantificazione del profitto devono essere specifiche per essere prese in considerazione
- In sede di impugnazione della sentenza di patteggiamento, le misure non concordate possono essere impugnate per specifici vizi (p.es. vizio di motivazione) nei limiti previsti dalla normativa sulle impugnazioni
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