Cassazione Penale, Sentenza n. 4207/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 29/03/2023 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova del 30/06/2022 (giudizio abbreviato), aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione/reato tributario) e artt. correlati, riducendo la pena. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) vizio di motivazione per mancata valutazione dell'esito della consulenza tecnica che avrebbe dimostrato la falsità di firme e quindi l'ignoranza dell'imputato circa la propria nomina quale amministratore di fatto/prestanome; 2) errata qualificazione dell'elemento soggettivo (sosteneva che il reato richiede dolo intenzionale e non dolo eventuale); 3) censura sulla negazione della sospensione condizionale della pena per ragioni ritenute erronee (pregressa sentenza estinta e confusione sul nome); 4) censura sulla mancata concessione delle pene sostitutive (lavoro di pubblica utilità) per valutazione incompleta dei criteri di cui all'art.133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono inammissibili perché costituiscono una richiesta di revisione del merito e di rivalutazione delle risultanze probatorie (vietata in sede di legittimità); la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale logica e coerente nel ritenere che l'imputato, quale amministratore di diritto, fosse onerato degli obblighi fiscali e che gli elementi fatti valere (omessa querela, provvedimenti di sequestro, conoscenza degli accertamenti, mancato pagamento) fossero idonei a fondare la responsabilità e il dolo. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il giudice di merito può richiamare solo gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della sospensione condizionale; il precedente derivante da patteggiamento costituisce precedente valutabile anche se il reato si è estinto. Il quarto motivo è inammissibile: la valutazione discrezionale sulla sostituzione della pena con sanzioni alternative è un accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione se motivato in modo non manifestamente illogico. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; la correzione dell'errore materiale nell'intestazione deve essere richiesta al giudice che ha emesso la sentenza impugnata ai sensi dell'art.130 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che tipizza l'omessa dichiarazione/reato tributario. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di presentare la dichiarazione grava sull'amministratore di diritto e che il dolo specifico o il dolo eventuale possono essere desunti da elementi quali l'accettazione della carica, la macroscopica illegalità dell'attività, il mancato pagamento e la reiterazione dell'omissione.
Richiamato nell'intestazione come norma sul concorso di persone nel reato; contestazione confermata dalla Corte territoriale e richiamata dalla Cassazione nel quadro della responsabilità dell'amministratore.
Norma che disciplina la correzione degli errori materiali: la Corte di Cassazione ha indicato che la rettifica dell'errore materiale nell'intestazione deve essere chiesta al giudice che ha emesso la sentenza impugnata ai sensi di tale articolo.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato che pur essendo giudice della motivazione non può effettuare una rivalutazione del compendio probatorio, dichiarando inammissibili i motivi che chiedevano un sindacato di merito.
Regola la sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di merito che ha valutato il precedente penale come elemento ostativo alla concessione del beneficio, senza obbligo di esaurire tutti i criteri dell'art.133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice di merito può indicare i criteri ritenuti prevalenti nel valutare benefici o prognosi, non essendo necessario un esame esaustivo di ogni elemento.
"il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva... Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"
Norma che attribuisce al giudice discrezionalità nella sostituzione delle pene detentive con le sanzioni alternative. La Corte ha affermato che la valutazione compiuta in base a tale norma costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Norma che prevede la condanna alle spese e sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile: la Corte ha disposto l'applicazione della sanzione in favore della parte resistente.
art. 444 e art. 445, comma 2 c.p.p.
Riguardano l'applicazione della pena e l'estinzione del reato; la Corte ha precisato che una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 è valutabile come precedente anche se il reato è estinto ai sensi dell'art.445, comma 2.
D.P.R. n. 322/1988, artt. 1, comma 4 e 8, comma 6
Stabiliscono l'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del legale rappresentante; la Corte ha ritenuto che tale obbligo identifichi il soggetto obbligato e giustifichi la responsabilità dell'amministratore di diritto.
Richiamato per precisare che la responsabilità omissiva dell'amministratore non deriva dall'art.40 c.p. (violazione di un dovere di controllo), ma dall'obbligo diretto previsto dalla normativa fiscale e dalla qualifica di soggetto obbligato.
Norma di recente introduzione citata in relazione all'accesso alle sanzioni sostitutive: anche questa prevede una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile dalla Cassazione se non manifestamente illogica.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede il merito delle valutazioni probatorie: i motivi che chiedono una rivalutazione delle risultanze processuali vengono dichiarati inammissibili se non indicano un vizio logico-giuridico della motivazione.
- Nel reato tributario di omessa dichiarazione l'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile anche se prestanome: l'accettazione della carica comporta doveri di vigilanza e la sua violazione può fondare il dolo, anche per dolo eventuale, se emergono elementi indicativi di consapevolezza dell'illegalità.
- L'esito di una consulenza tecnica (es. apocrifia di firme) non è automaticamente idoneo a escludere la responsabilità; per incidere sul giudizio occorre che tale prova sia valutata nel suo contesto e collegata a fatti che escludano consapevolezza o dovere di agire dell'imputato.
- Le decisioni sul riconoscimento di benefici (sospensione condizionale, sanzioni sostitutive) sono per lo più discrezionali e costituiscono accertamenti di fatto non sindacabili in Cassazione se motivati in modo non manifestamente illogico.
- Una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) costituisce precedente valutabile anche se il reato è successivamente estinto ai sensi di legge; ciò può incidere negativamente sulla concessione di benefici.
- Per ottenere successo in Cassazione è preferibile fondare i motivi su specifiche violazioni di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione e non su una semplice diversa interpretazione o rivalutazione del materiale probatorio.
- Gli errori materiali nell'intestazione della sentenza devono essere richiesti al giudice che ha emesso la decisione ai sensi dell'art.130 c.p.p., non alla Corte di Cassazione nel ricorso per cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4039/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4193/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4194/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4195/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4197/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4204/2024 del 31/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →