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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05695/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato un credito IVA ritenuto indebitamente utilizzato, oltre interessi e sanzioni, in relazione a una dichiarazione annuale omessa (mod. Unico 2015). La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo illegittima la compensazione del credito IVA disconosciuto perché l’omissione dichiarativa impediva la riconciliazione degli importi. In Cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il credito IVA era effettivamente esistente, risultava dalle scritture contabili e non era stato contestato nella sua effettività dall’Erario, sicché la sola omissione della dichiarazione non poteva farlo perdere, soprattutto perché il credito era maturato entro la c.d. cornice biennale richiamata dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, il fisco può procedere a iscrizione a ruolo e cartella mediante controllo formale automatizzato, ma nel successivo giudizio di impugnazione il contribuente può dimostrare il diritto alla detrazione ove siano rispettati i requisiti sostanziali e la deduzione sia effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Nel caso concreto, poiché l’Ufficio non aveva contestato l’effettiva esistenza del credito e il credito era collocato temporalmente entro il biennio rilevante, la Corte ha riconosciuto che esso doveva essere riconosciuto in applicazione del principio di neutralità dell’IVA. Ha quindi cassato integralmente la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società contribuente. Le spese sono state regolate secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    consente il controllo automatizzato e l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta anche in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, senza incidere sulla posizione sostanziale se poi il contribuente prova i presupposti della detrazione

  • art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato insieme all’art. 54-bis come base del controllo formale automatizzato e della cartella conseguente

  • art. 28 d.P.R. n. 633 del 1972

    invocato dalla ricorrente a sostegno della spettanza del credito IVA

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto al riconoscimento del credito IVA

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • principio di neutralità dell’IVA

    impone che, in presenza dei requisiti sostanziali e nei limiti temporali previsti, il diritto alla detrazione non sia negato per la sola omissione della dichiarazione annuale

Massime di principio

  • In materia di IVA, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione o al rimborso del credito, se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali dell’operazione e il credito è esercitato nei termini previsti.
  • Il controllo automatizzato ex artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 consente l’iscrizione a ruolo e la cartella, ma non preclude al giudice tributario di verificare la spettanza sostanziale del credito nel giudizio di impugnazione.
  • Se il credito IVA non è contestato nella sua effettiva esistenza dall’Ufficio e ricade nel termine biennale indicato dalla giurisprudenza, il giudice deve riconoscerlo in applicazione del principio di neutralità dell’imposta.
  • La mera irregolarità dichiarativa non può prevalere sui requisiti sostanziali del diritto alla detrazione quando questi siano provati o non controversi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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