Cassazione Penale, Sentenza n. 38217/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale della Spezia ha rigettato: a) la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (anche "a blocchi" e considerando lo stato di tossicodipendenza) relativa a undici sentenze; b) il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità per delitti di rapina, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.86/2024. Il ricorrente denunciava: errore di motivazione per avere il giudice valorizzato in modo generico la distanza temporale (oltre due anni) senza esaminare singoli fatti o blocchi omogenei; omessa valutazione dello stato di tossicodipendenza e del suo rilievo ai fini della continuazione; rifiuto di rideterminare la pena alla luce della sentenza cost. n.86/2024.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Viene annullata l'ordinanza impugnata e disposta la remissione per nuovo esame al Tribunale dell'esecuzione in diversa persona fisica. La Corte rileva: a) errore nel dare rilievo esclusivo alla mera distanza temporale senza esaminare singoli reati o gruppi omogenei, dato che la verifica della continuazione deve essere fattuale e articolata; b) omissione nella valutazione dello stato di tossicodipendenza e del suo possibile rilievo ai fini dell'unicità del disegno criminoso; c) illegittima affermazione circa l'impossibilità del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale (il giudice dell'esecuzione è invece competente a valutare l'eventuale riconoscimento della lieve entità e a rideterminare il trattamento sanzionatorio). Pertanto si ordina un nuovo esame conforme ai principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione: il giudice dell'esecuzione deve valutare i requisiti di fatto che giustificano il riconoscimento della continuazione tra reati già definiti.
Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024 (su art. 628 c.p.)
la Corte costituzionale dichiarava illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto
A seguito della pronuncia, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità e la rideterminazione della pena; il giudice dell'esecuzione ha competenza a valutare tale istanza salvo che il rapporto sia esaurito.
Cass. Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali
La continuazione in sede esecutiva richiede un esame puntuale degli indici fattuali; non è sufficiente valorizzare un solo elemento (es. distanza temporale) senza considerare gli altri indicatori.
Cass. Sez. 1, n. 9599 del 13/02/2025 (Veseli) e giurisprudenza costante
il condannato ... può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio
Conferma la competenza del giudice dell'esecuzione a valutare e applicare, se sussistenti i presupposti, le conseguenze di pronunce costituzionali che incidono sul trattamento sanzionatorio (es. riconoscimento della lieve entità).
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel valutare la continuazione, deve esaminare caso per caso i singoli fatti e/o gruppi omogenei: non è sufficiente un giudizio generico basato sulla sola distanza temporale.
- La presenza di periodi di detenzione non elimina automaticamente la possibilità di riconoscere la continuazione, ma costituisce elemento da valutare concretamente insieme agli altri indici (modalità, omogeneità dei reati, abitudini di vita, causali, ecc.).
- Lo stato di tossicodipendenza deve essere preso in considerazione dal giudice dell'esecuzione: occorre accertarne l'effettiva esistenza e la rilevanza causale rispetto alla commissione dei reati, utilizzando gli specifici indicatori giurisprudenziali.
- Il riconoscimento della continuazione può essere parziale: il giudice deve valutare la sussistenza del vincolo tra singole sentenze o tra blocchi omogenei e riconoscere la continuazione anche solo per alcune posizioni se ne ricorrono i presupposti.
- In seguito a pronunce costituzionali che incidono sulla determinazione della pena (es. lieve entità), il giudice dell'esecuzione è competente a ricevere l'istanza e a rideterminare il trattamento sanzionatorio, salvo che il rapporto sia esaurito.
- Se il provvedimento impugnato mostra vizi motivazionali rilevanti (omessa o superficiale valutazione di elementi decisivi), la corte annulla e rinvia il giudizio affinché il giudice dell'esecuzione proceda a nuovo esame, possibilmente in diversa persona per garantire imparzialità e corretto riesame.
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