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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22079/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un immobile originariamente in comproprietà tra due fratelli. In sede di divisione del 14 giugno 1965 fu stipulato un atto notarile e, nella stessa data, una scrittura privata con cui uno dei condividenti e la coniuge si impegnavano, nell’ipotesi di copertura del terrazzo, a trasferire al fratello la sopraelevazione/sottotetto di circa 100 mq. Dopo la realizzazione della mansarda, gli eredi del promissario beneficiario agirono per ottenere il trasferimento della proprietà, chiedendo anche una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello confermò, ritenendo che l’accordo del 1965 non fosse una donazione ma una pattuizione inserita nella divisione, di natura compensativa, e che le successive scritture del 1991, 1995 e 2004 dimostrassero il persistente riconoscimento dell’obbligo e quindi una rinuncia tacita alla prescrizione. Il ricorrente in cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che il testo del 1965 era chiaro nel promettere un trasferimento gratuito e che, qualificandolo come promessa di donazione, esso sarebbe nullo per difetto di forma ex art. 782 c.c.; 2) violazione degli artt. 1362 e 2937 c.c., lamentando che le scritture successive non potessero essere considerate incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione, perché rivolte solo a uno degli eredi, talvolta riferite a un bene diverso, e costituenti mere dichiarazioni di scienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente interpretato la scrittura del 1965 non isolando il solo dato letterale, ma coordinandolo con il comportamento successivo delle parti e con le scritture private posteriori, secondo il criterio dell’interpretazione complessiva della volontà negoziale. In particolare, il termine "gratuità" non imponeva necessariamente la qualificazione come donazione, potendo esprimere una pattuizione compensativa nell’ambito della divisione. Quanto alla prescrizione, le scritture successive e le manifestazioni di volontà del disponente erano state legittimamente considerate incompatibili con l’intenzione di far valere la prescrizione, integrando una rinuncia tacita ex art. 2937 c.c. La Corte ha anche escluso l’inammissibilità per doppia conforme e ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale non è autosufficiente; l’interpretazione del contratto deve considerare anche il comportamento complessivo delle parti, pure successivo alla conclusione del negozio, per ricostruire la comune intenzione.

  • art. 782 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della pretesa donazione per difetto di forma, ma la Corte non accoglie tale qualificazione del negozio.

  • art. 2937 c.c.

    La rinuncia tacita alla prescrizione si desume da un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersene, come il riconoscimento del diritto altrui e l’impegno ad adempiere.

  • art. 2932 c.c.

    È il rimedio azionato per ottenere una sentenza costitutiva di trasferimento in esecuzione dell’obbligo di contrarre/trasferire assunto con la scrittura privata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione del contratto il dato letterale ha rilievo primario, ma non esclusivo: può e deve essere coordinato con gli altri elementi testuali e con il comportamento complessivo delle parti, anche successivo al contratto, per ricostruire la comune volontà negoziale.
  • La qualificazione di una scrittura come donazione non può essere desunta automaticamente dall’uso dell’espressione "gratuito" quando dal contesto complessivo emerga una funzione compensativa o di riequilibrio delle attribuzioni tra le parti.
  • Il sindacato di legittimità sull’interpretazione negoziale è limitato alla verifica del corretto uso dei canoni ermeneutici e dell’assenza di errori di diritto o macroscopici vizi logici, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
  • La prescrizione può essere oggetto di rinuncia tacita quando il comportamento del soggetto tenuto all’eccezione sia incompatibile con la volontà di avvalersene, in particolare se egli riconosce il diritto altrui o manifesta l’intenzione di adempiere.
  • Per escludere la rinuncia tacita alla prescrizione non basta valorizzare singole imprecisioni formali o il riferimento a un solo avente causa, ove il giudice di merito abbia correttamente ricostruito, in modo sistematico, la persistenza del riconoscimento dell’obbligo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

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