Cassazione Penale, Ordinanza n. 32523/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
L'imputata ha ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Arezzo che l'aveva riconosciuta responsabile del reato di minaccia. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, contestando il vaglio compiuto dal giudice di merito sulle dichiarazioni della persona offesa e della persona informata dei fatti. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo aspecifico e diretto a contrastare la valutazione probatoria riservata al giudice di merito. Il secondo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di minaccia. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il Giudice di pace aveva valorizzato il tenore oggettivo della frase pronunciata e l'impatto prodotto sulla persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e diretto a ottenere una diversa valutazione delle prove, mentre ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, reputando non criticabile la valutazione del giudice di merito circa il contenuto oggettivo della frase e il suo effetto sulla persona offesa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrato, sulla base della valutazione di merito richiamata, il reato di minaccia in relazione al tenore oggettivo della frase pronunciata e all'impatto sulla persona offesa.
Il ricorso è stato esaminato con riferimento alle dedotte violazioni di legge e ai vizi di motivazione, ritenuti inammissibili o manifestamente infondati.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che contesti in modo aspecifico la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e della persona informata dei fatti, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio apprezzato dal giudice di merito, quando la censura si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi acquisiti.
- Ai fini della configurabilità del reato di minaccia, la valutazione del giudice di merito può fondarsi sul tenore oggettivo della frase pronunciata e sull'impatto concretamente prodotto sulla persona offesa.
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