Cassazione Civile, Ordinanza n. 34980/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro un estratto di ruolo e contro una cartella di pagamento asseritamente non notificata, con dichiarazione di prescrizione del credito; il giudice di primo grado aveva però compensato le spese. In appello la contribuente aveva censurato solo la regolazione delle spese, mentre l'ente riscossore aveva proposto un gravame incidentale tardivo sostenendo che il credito non fosse prescritto per effetto di atti interruttivi. La CTR aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, lo aveva accolto affermando la rituale notificazione della cartella e l'insussistenza della prescrizione, e aveva rigettato l'appello della contribuente, ponendo le spese a suo carico. In cassazione la ricorrente deduceva, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione/falsa applicazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'ente avrebbe dovuto costituirsi con apposito atto di controdeduzioni contenente l'appello incidentale e che, comunque, non risultava rispettato il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale, essendo l'atto dell'Ufficio stato notificato il 9 dicembre 2019 e depositato solo il 16 dicembre 2019.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, l'appello incidentale tardivo è disciplinato, per rinvio dell'art. 49 d.lgs. 546/1992, dall'art. 334 c.p.c., ma la sua proponibilità resta soggetta al rispetto delle condizioni e dei termini di costituzione previsti dagli artt. 23 e 54 del d.lgs. 546/1992. Ha ribadito che l'appello incidentale, diversamente da quello principale, non va notificato ma va inserito nelle controdeduzioni e depositato nel termine di costituzione dell'appellato, a pena d'inammissibilità. La CTR ha errato perché non ha verificato se l'atto contenente l'appello incidentale dell'ufficio fosse stato tempestivamente depositato entro il termine previsto dall'art. 54. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato quale parametro del vizio processuale denunciato
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
disciplina la costituzione dell'appellato nel processo tributario e il termine di deposito, rilevante anche per l'appello incidentale
art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
opera il rinvio alla disciplina codicistica dell'appello incidentale tardivo
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone il deposito delle controdeduzioni con eventuale appello incidentale nel termine di costituzione, a pena di inammissibilità
regola l'appello incidentale tardivo richiamato nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello incidentale tardivo è ammissibile solo se proposto nel rispetto delle forme e dei termini di costituzione dell'appellato previsti dal d.lgs. 546/1992, non essendo sufficiente la sola tempestività rispetto ai termini dell'impugnazione principale.
- L'appello principale deve essere notificato e poi depositato; l'appello incidentale, invece, non richiede autonoma notificazione ma deve essere contenuto nelle controdeduzioni depositate nel termine di costituzione dell'appellato.
- La verifica di ammissibilità dell'appello incidentale richiede che il giudice accerti non solo la sua natura incidentale, ma anche l'effettivo e tempestivo deposito dell'atto contenente le controdeduzioni, pena l'inammissibilità.
- L'omesso controllo del rispetto del termine di deposito dell'appello incidentale costituisce errore processuale censurabile in cassazione.
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