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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34980/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro un estratto di ruolo e contro una cartella di pagamento asseritamente non notificata, con dichiarazione di prescrizione del credito; il giudice di primo grado aveva però compensato le spese. In appello la contribuente aveva censurato solo la regolazione delle spese, mentre l'ente riscossore aveva proposto un gravame incidentale tardivo sostenendo che il credito non fosse prescritto per effetto di atti interruttivi. La CTR aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, lo aveva accolto affermando la rituale notificazione della cartella e l'insussistenza della prescrizione, e aveva rigettato l'appello della contribuente, ponendo le spese a suo carico. In cassazione la ricorrente deduceva, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione/falsa applicazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'ente avrebbe dovuto costituirsi con apposito atto di controdeduzioni contenente l'appello incidentale e che, comunque, non risultava rispettato il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale, essendo l'atto dell'Ufficio stato notificato il 9 dicembre 2019 e depositato solo il 16 dicembre 2019.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, l'appello incidentale tardivo è disciplinato, per rinvio dell'art. 49 d.lgs. 546/1992, dall'art. 334 c.p.c., ma la sua proponibilità resta soggetta al rispetto delle condizioni e dei termini di costituzione previsti dagli artt. 23 e 54 del d.lgs. 546/1992. Ha ribadito che l'appello incidentale, diversamente da quello principale, non va notificato ma va inserito nelle controdeduzioni e depositato nel termine di costituzione dell'appellato, a pena d'inammissibilità. La CTR ha errato perché non ha verificato se l'atto contenente l'appello incidentale dell'ufficio fosse stato tempestivamente depositato entro il termine previsto dall'art. 54. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello incidentale tardivo è ammissibile solo se proposto nel rispetto delle forme e dei termini di costituzione dell'appellato previsti dal d.lgs. 546/1992, non essendo sufficiente la sola tempestività rispetto ai termini dell'impugnazione principale.
  • L'appello principale deve essere notificato e poi depositato; l'appello incidentale, invece, non richiede autonoma notificazione ma deve essere contenuto nelle controdeduzioni depositate nel termine di costituzione dell'appellato.
  • La verifica di ammissibilità dell'appello incidentale richiede che il giudice accerti non solo la sua natura incidentale, ma anche l'effettivo e tempestivo deposito dell'atto contenente le controdeduzioni, pena l'inammissibilità.
  • L'omesso controllo del rispetto del termine di deposito dell'appello incidentale costituisce errore processuale censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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