Cassazione Penale, Sentenza n. 14823/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il computo, ai fini dell'esecuzione della pena in corso, della detenzione subita tra il 28/03/2009 e il 18/06/2011, invocando l'applicazione del criterio di fungibilità delle pene previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., con riferimento alla riconosciuta continuazione tra i reati. La Corte di appello di Napoli aveva respinto la domanda ritenendo che le condotte per le quali si chiedeva il computo erano anteriori rispetto al reato per il quale la pena doveva essere determinata, e che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. consente il computo soltanto per custodia cautelare o pene espiate dopo la commissione del reato da eseguire. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione e, in via subordinata, chiedeva rimessione alle Sezioni Unite e/o sollevava questione di legittimità costituzionale circa la compatibilità del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen. con l'art. 27 Cost. e l'art. 7 CEDU.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita il computo della custodia cautelare o delle pene espiate a quelle sopraggiunte dopo la commissione del reato per il quale si deve determinare la pena; nei casi di più fatti in continuazione commessi in tempi diversi si deve fare riferimento alla data di consumazione di ciascun reato e alla relativa porzione di pena inflitta. Ha ritenuto inoltre che l'istituto della fungibilità non sia applicabile quando si tratta di reati permanenti la cui permanenza sia cessata dopo l'espiazione "sine titulo" e che non sussistano contrasti giurisprudenziali tali da giustificare la rimessione alle Sezioni Unite né ragioni per sollevare questioni di legittimità costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen., comma 4
«soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»
Limita il computo delle detenzioni o pene espiate a quelle intervenute successivamente alla commissione del reato per il quale si esegue la pena; esclude il computo di periodi anteriori al reato da eseguire e impone che, in presenza di più reati in tempi diversi, il calcolo sia fatto con riferimento a ciascun reato singolarmente.
art. 81 cod. pen., comma secondo
Norma richiamata nella prospettiva interpretativa/critica del ricorrente (concernente l'esecuzione della continuazione), ma la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione di tale combinato con art. 657 comporti profili di illegittimità costituzionale né contrasto giurisprudenziale.
Riferito dal ricorrente tra le norme coinvolte nella disciplina della determinazione della pena e della continuazione; la Corte non ha ritenuto di cambiare la portata applicativa richiamata in relazione ad art. 657.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente sotto il profilo del principio di rieducazione del condannato; la Corte ha ritenuto che l'applicazione restrittiva dell'art. 657, comma 4, non violi il principio costituzionale invocato alla luce della disciplina e della giurisprudenza consolidata.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente nella prospettiva di una possibile violazione per effetto dell'interpretazione restrittiva della fungibilità; la Corte ha ritenuto infondate le ragioni tali da sollevare questioni relative alla conformità a CEDU.
Massime di principio
- L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. consente il computo delle detenzioni o pene espiate ai fini dell'esecuzione solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato per il quale si deve eseguire la pena.
- Nei casi di più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, il computo della custodia cautelare o delle pene espiate va effettuato con riferimento alla data di consumazione di ciascun reato e alla relativa porzione di pena inflitta, non al trattamento derivante dalla continuazione.
- La fungibilità non è applicabile per reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione sine titulo, per evitare che l'istituto diventi incentivo a commettere reati.
- La mera richiesta di riconoscimento della continuazione non è sufficiente a estendere il computo retroattivamente: rileva la cronologia delle singole condotte rispetto al reato da eseguire.
- Non sussistendo contrasto interpretativo consolidato nella giurisprudenza, le questioni vanno decise in base ai principi già delineati dalla Cassazione e non richiedono automaticamente la rimessione alle Sezioni Unite né il sollevamento di questioni di legittimità costituzionale.
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