Sentenza n. 633/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 1678/2023, quanto al risarcimento per equivalente di € 1.993,82 per 483 buoni pasto non erogati e alle spese processuali liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Due ricorsi autonomi, poi riuniti, sono stati proposti per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1678/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il difensore ha agito quale procuratore antistatario per il capo relativo alle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario; la lavoratrice ha chiesto l'esecuzione del capo che riconosceva € 1.993,82 a titolo di risarcimento per la mancata erogazione di 483 buoni pasto. Entrambi hanno dedotto la notifica del titolo all'ASP il 18 ottobre 2023, il passaggio in giudicato attestato il 20 giugno 2025 e il mancato pagamento, chiedendo l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. L'ASP, ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per coincidenza delle parti e del titolo e ha ritenuto ammissibile il ricorso della lavoratrice nonostante la difformità tra il ricorso depositato e quello notificato: dal deposito originale risultava comunque presente il ricorso notificato nell'interesse della lavoratrice. Ha inoltre chiarito che, per un titolo formato e notificato dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, l'ottemperanza non è subordinata alla preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva. Nel merito, la notificazione del titolo all'ASP il 18 ottobre 2023 e l'attestazione del passaggio in giudicato rendono incontestabili i crediti; l'amministrazione non ha fornito prova dell'adempimento. I ricorsi sono stati quindi accolti: l'ASP deve eseguire entrambi i capi della sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. In caso di ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della parte, con spese a carico dell'ASP. L'ASP è stata condannata anche a € 500,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe in favore dei ricorrenti
L'art. 114 c.p.a. consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione inadempiente le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.
artt. 3, comma 34, lett. e), e 26, comma 2, lett. a), d.lgs. 149/2022
il titolo oggetto di entrambi i giudizi di ottemperanza è stato formato ed è stato notificato all’A.S.P. intimata in epoca successiva all’entrata in vigore degli artt. 3, comma 34, lett. e) e 26, comma 2, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, sicché l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza non è condizionato dalla preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva nei confronti dell’amministrazione rimasta inadempiente.
Per i titoli formati e notificati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate, l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza non richiede la preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva all'amministrazione.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina del testo unico delle spese di giustizia.
Massime di principio
- Per i titoli formati e notificati dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente non è subordinato alla preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'attestazione del passaggio in giudicato rende incontestabile l'entità del credito riconosciuto dal titolo; se l'amministrazione intimata non prova l'avvenuto adempimento, il giudice può ordinarne l'esecuzione e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La difformità tra il ricorso depositato e quello notificato non determina l'inammissibilità quando dal deposito originale risulti comunque presente nel fascicolo il ricorso corrispondente a quello notificato alla parte resistente.
Come è indicizzato
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