Cassazione Penale, Sentenza n. 13729/2026 del 15/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione (15/04/2025, n. 18648) per errore di fatto, sostenendo che la Corte aveva errato nel ritenere che le dichiarazioni rese da Giuseppe Stancampiano e Giusi Ventimiglia fossero già note e valutate nel giudizio di merito e non costituivano prova nuova o sopravvenuta. La difesa ha inoltre censurato la valutazione delle dichiarazioni di Daniele Carmelo e ha sostenuto che le prove indicate nella richiesta di revisione non erano mai state esaminate e potevano dimostrare l'estraneità del ricorrente ai fatti contestati (reati ai sensi dell'art. 110 c.p. e art. 5 d.lgs. n. 74/2000).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. inammissibile. Ha ritenuto che, anche se la sentenza della Quarta Sezione avesse commesso un errore formale nel descrivere la storia processuale delle dichiarazioni di Stancampiano e Ventimiglia, tale errore non era "decisivo" perché la Corte territoriale aveva già motivatamente valutato le prove come non nuove o non idonee a ribaltare l'accertamento. La Corte ha qualificato la doglianza come tentativo di rivalutazione di merito (errore di giudizio), non rientrante nell'ambito del rimedio previsto dall'art. 625-bis. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p. con riferimento all'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Norme richiamate
Il rimedio è limitato agli errori di fatto materiali (svisti o equivoci percettivi) di carattere decisivo. Non è applicabile per errori di giudizio o per rivalutazioni del merito.
Disciplina la valutazione limitata della richiesta di revisione: il giudice può dichiarare inammissibile la richiesta quando le prove nuove siano palesemente inidonee ad incidere sull'accertamento dei fatti.
Riferimento procedurale relativo alle richieste istruttorie in sede di revisione; nella vicenda la Corte ha valutato se determinate prove fossero già state o meno oggetto di valutazione nel giudizio di merito.
Norma che disciplina l'effetto della revisione in caso di accertamento dell'innocenza o di manifesta infondatezza della prova; ai fini impugnatori, le nuove prove devono essere idonee a provocare il proscioglimento ex art. 631.
Prevede la condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato la norma per condannare il ricorrente alle spese.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Consente, in casi previsti, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; applicata per determinare la somma di euro 3.000,00 da versare alla Cassa delle ammende.
art. 110 c.p. e art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Sono le norme sostanziali in base alle quali il ricorrente era stato condannato in grado di merito; costituiscono il nucleo dell'accertamento contestato nella richiesta di revisione.
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. tutela soltanto errori materiali o di percezione degli atti del giudizio di legittimità che siano decisivi sull'esito: mere divergenze interpretative o richieste di riconsiderazione del merito non sono ammissibili.
- Perché una prova nuova giustifichi la revisione deve essere effettivamente nuova, non semplicemente una riformulazione di argomentazioni già conosciute, e deve essere idonea, se accertata, a provocare il proscioglimento ex art. 631 c.p.p.
- Se la Corte territoriale ha motivato in modo logico e coerente la non persuasività o la non decisività delle nuove prove, tale valutazione difficilmente è sovvertibile in sede di legittimità o tramite ricorso straordinario per errore di fatto.
- La strategia difensiva nelle richieste di revisione deve documentare chiaramente la novità delle prove (quando e come sono emerse), la loro incontestabile incidenza sul giudicato e spiegare perché non potevano essere dedotte o utilizzate nei gradi di giudizio precedenti.
- Quando si contesta un presunto "errore di fatto" della Corte di cassazione, è necessario dimostrare non solo l'errore materiale nell'esposizione degli atti, ma anche la sua decisiva incidenza sulla formazione della volontà giudicante; altrimenti il vizio è qualificato come errore di giudizio e sarà inammissibile.
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