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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09899/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore/acquirente)

La controversia

La lite nasce da una complessa vicenda immobiliare e negoziale: una società cedette a un'altra la proprietà di un fondo agricolo con capannone; poi la cessionaria vendette il bene a un terzo, dando atto di un prezzo residuo ancora dovuto; vi fu inoltre una scrittura privata di cessione del credito verso l'acquirente, notificata al debitore ceduto; successivamente la cessionaria del bene fallì; infine l'immobile fu rivenduto a una società, con previsione di accollo del debito residuo. La cedente originaria ottenne decreto ingiuntivo per euro 109.000,00 residui nei confronti del debitore originario e della società acquirente accollante, ma entrambi proposero opposizione e il Tribunale revocò il decreto. In appello, il socio unico della società cedente, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, chiese la riforma della sentenza e la condanna dei due opponenti. La Corte d'appello rigettò il gravame. In cassazione il ricorrente articolò tre motivi: (1) denunciò ultrapetizione e violazione degli artt. 24 Cost., 112, 343 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva deciso su simulazione della cessione di credito e mancato avveramento della condizione sospensiva senza che tali temi fossero stati riproposti con appello incidentale; (2) denunciò violazione degli artt. 166 e 347 c.p.c. per avere la Corte valorizzato una controdichiarazione di simulazione asseritamente non prodotta nei fascicoli di appello; (3) denunciò violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la sentenza avesse erroneamente affermato la simulazione assoluta della cessione senza considerare documenti contrari e senza considerare che la condizione relativa alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli non era stata prevista, o comunque che il solo gravame opponibile era quello ipotecario in favore della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la simulazione assoluta della cessione di credito era comunque rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. perché incidente sulla nullità del negozio per difetto di causa; ha inoltre ritenuto che la questione del mancato avveramento della condizione fosse stata trattata dalla Corte territoriale solo ad abundantiam e che, in ogni caso, la relativa eccezione poteva essere riproposta ex art. 346 c.p.c. senza appello incidentale, trattandosi di questione già compresa nel thema decidendum. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva indicato dove e quando avesse contestato l'esistenza o la rituale produzione della controdichiarazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto le vesti della violazione di legge, mirava in realtà a un nuovo esame del merito e della prova; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sugli artt. 115 e 116 c.p.c. e sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Alla soccombenza sono seguite le condanne alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato solo come parametro della doglianza di ultrapetizione, senza autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l'ultrapetizione.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nella censura sull'asserita necessità di appello incidentale; la Corte ha escluso che fosse necessario per la questione della simulazione rilevabile d'ufficio.

  • art. 346 c.p.c.

    la riproposizione delle domande/eccezioni assorbite o non accolte in primo grado è sufficiente con il primo atto difensivo, senza appello incidentale, se la questione è già nel thema decidendum.

  • art. 1421 c.c.

    la simulazione assoluta, ove desumibile dagli atti, è rilevabile d'ufficio perché comporta nullità per difetto di causa.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    richiamato per sottolineare il difetto di specificità del ricorso.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la censura deve indicare specificamente dove e quando la questione documentale è stata dedotta e come la prova è stata prodotta.

  • art. 166 c.p.c.

    evocato nel secondo motivo sulla produzione documentale nei giudizi di merito.

  • art. 347 c.p.c.

    evocato nel secondo motivo sulla produzione documentale in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o non acquisite legittimamente; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    non è censurabile in cassazione la mera diversa valutazione di attendibilità delle prove; la doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso o disattende la regola del prudente apprezzamento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la Corte ha escluso che le doglianze del terzo motivo integrassero una vera violazione di legge, trattandosi in realtà di richiesta di nuovo esame del merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo e nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato come norma dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel contesto della prima eccezione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    a seguito del rigetto del ricorso, sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • d.lgs. 231/2002

    richiamato dalla parte ricorrente per la domanda di interessi dal giorno della domanda al saldo.

Massime di principio

  • La simulazione assoluta di una cessione di credito, se desumibile dagli atti, può essere rilevata d'ufficio dal giudice perché comporta nullità del negozio per difetto di causa.
  • Quando una questione è già compresa nel thema decidendum del primo grado e risulta assorbita o comunque non definitivamente respinta, la sua riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. non richiede necessariamente appello incidentale.
  • In cassazione, la censura per ultrapetizione richiede di dimostrare che il giudice abbia deciso su una domanda o eccezione estranea al devolutum; non sussiste se il tema era già emerso nel processo e poteva essere esaminato d'ufficio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte o abbia attribuito a una prova un valore legale non consentito.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile soltanto per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o per una diversa lettura delle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi contesta l'esistenza o la rituale produzione di un documento deve indicare puntualmente dove la questione sia stata dedotta e in quali atti siano rinvenibili i relativi elementi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazione

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