Cassazione Penale, Sentenza n. 9537/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per rapina aggravata con contestata recidiva reiterata e specifica ed infraquinquennale. Il ricorrente deduce che una delle condanne annotate nel casellario dovesse considerarsi estinta ai sensi dell'art. 445 co.2 c.p.p. (perché non erano stati commessi altri delitti nei successivi cinque anni) e che la Corte territoriale aveva conteggiato erroneamente tre condanne, includendone una intervenuta successivamente ai fatti. Sostiene che, in caso di estinzione, non poteva sussistere la recidiva e che ciò avrebbe dovuto condurre al prevalere delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che la Corte d'Appello aveva compiuto un errore di valutazione richiamando una condanna divenuta irrevocabile successivamente ai fatti, il Collegio ha concluso che il motivo principale del ricorrente è infondato: la sentenza patteggiata del 16/04/2014 (pena anni 2 e mesi 4) non si estingue ai sensi dell'art. 445 co.2 c.p.p. perché la pena applicata supera il limite di due anni previsto per l'effetto estintivo; inoltre, in caso di reati in continuazione il limite dei due anni va riferito alla pena unica complessiva. Non potendo ritenersi operante l'estinzione, la recidiva reiterata e specifica è stata correttamente contestata e ritenuta e il giudizio sul prevalere delle attenuationi non poteva essere modificato. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'effetto estintivo previsto opera solo se la pena applicata non supera i due anni di reclusione; in caso di più reati con vincolo di continuazione il limite di due anni va riferito alla pena unica finale complessivamente applicata.
Richiamata come aggravante collegata alla recidiva; la presenza della recidiva reiterata e specifica può rafforzare l'aggravante e incidere sul bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 13754 del 21/01/2020 (Rv. 278958)
Principio secondo cui, nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, quando vi sono più reati in continuazione il limite dei due anni per l'operatività dell'art. 445 co.2 c.p.p. si riferisce alla pena unica finale applicata.
Massime di principio
- Per ottenere l'estinzione di una condanna ai sensi dell'art. 445 co.2 c.p.p. è essenziale che la pena applicata non superi i due anni; se vi è continuazione occorre valutare la pena unica complessiva.
- Nel verificare la recidiva controllare le date di irrevocabilità delle condanne nel casellario: non tutte le iscrizioni influiscono automaticamente; una condanna divenuta irrevocabile dopo il fatto controverso non può essere utilizzata come antecedente per la recidiva relativa a quel fatto.
- Un errore formale o di motivazione del giudice di merito (es. riferimento a una sentenza divenuta irrevocabile in data diversa) non annulla la recidiva se, sostanzialmente, le condizioni giuridiche (pena superiore a due anni, ecc.) rendono inoperante l'istituto estintivo.
- Quando si contesta la recidiva, è opportuno documentare con precisione la durata delle pene applicate, le date di irrevocabilità e l'eventuale presenza di continuazioni, e chiedere espressamente il ricalcolo del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
- Se la recidiva è confermata perché non opera l'estinzione, ciò può incidere significativamente sulla valutazione delle attenuanti e sulla determinazione della pena complessiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2022 del 21/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →