Cassazione Penale, Ordinanza n. 16746/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Nel testo disponibile non sono riportati i fatti storici specifici dell'evasione, ma emerge che la difesa ha articolato tre motivi: con il primo ha riproposto censure già esaminate e respinte in appello, sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti e contestando l'accertamento di responsabilità; con gli ulteriori due ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenute non concedibili dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo si risolveva in una nuova lettura del compendio probatorio e nella riproposizione di censure già correttamente disattese dalla Corte territoriale, in presenza di una decisione di merito sorretta da motivazione congrua e immune da illogicità manifeste. Anche i motivi relativi alle attenuanti generiche e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sono stati ritenuti non censurabili in sede di legittimità, perché esclusi con argomentazione giuridicamente corretta e non affetta da carenze motivazionali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione in assenza di manifeste illogicità o carenze argomentative.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già affrontato e respinto le medesime doglianze con motivazione congrua e logicamente coerente.
- La censura in cassazione deve misurarsi con specifici vizi di legittimità: non è ammissibile la mera riproposizione di una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella accolta dai giudici di merito, specie in presenza di "doppia conforme".
- La mancata concessione delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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