Cassazione Civile, Ordinanza n. 15931/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione con cui un comune richiedeva a una società il pagamento di euro 11.908,00 a titolo di TARI per l'anno 2015. La società impugnava l'atto dinanzi alla CTP, che respingeva il ricorso e la condannava alle spese. In appello la CTR dichiarava l'impugnazione inammissibile e confermava la condanna alle spese. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione depositava istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte. La questione decisa in Cassazione riguarda quindi l'effetto processuale della rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio, non il merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la rinuncia al ricorso depositata dalla società e l'ha ritenuta rituale e idonea a produrre l'effetto estintivo del giudizio di cassazione. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia è atto recettizio che non richiede accettazione ai fini della declaratoria di estinzione, essendo gli adempimenti dell'art. 390 c.p.c. funzionali soltanto a evitare la condanna alle spese del rinunciante. Ha inoltre osservato che, essendo la rinuncia intervenuta per effetto di un accordo stragiudiziale tra le parti, le spese potevano essere compensate. Ha infine escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se depositata con i requisiti previsti, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio; gli adempimenti richiesti servono a ottenere l'adesione della controparte soprattutto ai fini delle spese.
Consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia rituale; nel caso è stata anche ritenuta opportuna la compensazione delle spese per la sopravvenuta definizione stragiudiziale della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica in caso di rinuncia al ricorso, perché si tratta di previsione eccezionale di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto recettizio che non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo del giudizio, purché siano rispettati i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
- In presenza di rinuncia rituale, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione anche quando la rinuncia sia conseguenza di un accordo stragiudiziale sopravvenuto tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, trattandosi di norma eccezionale da interpretare restrittivamente.
- Quando la definizione della lite avviene per effetto di accordo sopravvenuto e rinuncia al ricorso, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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