Cassazione Penale, Ordinanza n. 02843/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, ritenuta responsabile in primo e secondo grado del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e per censura dell'entità della pena e della sanzione amministrativa accessoria applicata. La ricorrente ha contestato la determinazione del trattamento sanzionatorio e la revoca della patente, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato le deduzioni difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e non specificamente confrontate con la sentenza impugnata le doglianze sull'art. 131-bis c.p. e sulla pena. Ha inoltre affermato che l'esclusione della particolare tenuità era correttamente motivata sulla base dell'elevato tasso alcolemico, della pericolosità della guida e della gravità dei danni cagionati a cose e persone. Quanto alla revoca della patente, ha rilevato che la sanzione accessoria è obbligatoria nel caso di incidente stradale causato da guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Infine, ha osservato che la pena era stata determinata nel minimo edittale quanto all'arresto e comunque sotto il minimo edittale quanto all'ammenda, per effetto del raddoppio previsto dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, e che non sussiste obbligo di motivazione specifica quando la pena irrogata corrisponde al minimo edittale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza, nella fascia più grave del tasso alcolemico accertato.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
Prevede il raddoppio del trattamento sanzionatorio nei casi indicati e rende obbligatoria la revoca della patente quando il conducente, in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, provochi un incidente stradale.
La causa di non punibilità può essere esclusa quando la condotta presenta un rilevante disvalore oggettivo, desumibile da elementi quali alto tasso alcolemico, pericolosità della guida e gravità dei danni causati.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche, prive di confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e meramente reiterative di doglianze già esaminate dai giudici di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa ove la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo, valutato in relazione alla gravità concreta del fatto e alle sue conseguenze.
- Nel reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, la revoca della patente è obbligatoria quando il conducente abbia provocato un incidente stradale ed il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l.
- Quando la pena è determinata nel minimo edittale, il giudice non è tenuto a sviluppare una motivazione specifica sulla scelta del quantum sanzionatorio, salvo profili di manifesta illegittimità o illogicità.
Come è indicizzato
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