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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19577/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento di residue spese condominiali arretrate. L’opponente aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace, ma quest’ultimo l’aveva dichiarata inammissibile per asserita mancanza di valido mandato alle liti, ritenendo non depositata tempestivamente la procura con l’attestazione di conformità. In appello, il Tribunale di Bologna ha a sua volta dichiarato inammissibile il gravame ex art. 342 c.p.c., reputando l’atto di citazione non sufficientemente specifico e non idoneo a far comprendere con chiarezza le censure mosse alla decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto un unico motivo, qualificato come errore in iudicando, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente confuso la mancanza di specificità dei motivi con una pretesa sinteticità dell’atto di appello; inoltre ha evidenziato che l’appello censurava precisamente la statuizione del Giudice di pace sulla supposta inesistenza/invalidità della procura, insistendo sulla validità del mandato alle liti. Il controricorrente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale.

La decisione

La Corte ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura, ritenendo valida la procura speciale: la contestualità formale rispetto al ricorso non è necessaria, essendo sufficiente che il mandato sia congiunto all’atto e non anteriore alla sentenza impugnata né successivo alla notificazione del ricorso; inoltre, in presenza di procura cartacea digitalizzata e congiunta telematicamente al ricorso nativo digitale, non è decisiva l’assenza dell’attestazione di conformità. Nel merito, la Corte ha accolto il motivo ritenendo che l’appello fosse sufficientemente specifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., poiché chiaramente individuava il punto deciso dal primo giudice contestato e le ragioni di dissenso, incentrate sulla validità della procura. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    è la norma di legittimità invocata per denunciare l’erronea ricognizione della fattispecie astratta da parte del giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali né necessità di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    la specialità della procura per cassazione non richiede contestualità materiale con la redazione del ricorso; è sufficiente che sia congiunta all’atto e che il conferimento non sia anteriore alla sentenza impugnata né successivo alla notificazione del ricorso.

  • art. 365 c.p.c.

    richiede il mandato speciale al difensore per il ricorso per cassazione, mandato che nel caso concreto è stato ritenuto validamente conferito.

  • art. 121 c.p.c.

    richiamato per il principio di funzionalità della forma allo scopo dell’atto e per evitare formalismi inutilmente gravosi.

  • art. 46 disp. att. c.p.c.

    il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico, nonché dei criteri e limiti redazionali, «non comporta invalidità»

    nel processo telematico la violazione delle specifiche tecniche non determina invalidità dell’atto, ma può rilevare solo ai fini delle spese.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    è richiamato per la riforma del processo civile che ha introdotto il citato art. 46 disp. att. c.p.c. nella sua versione attuale.

  • d.m. 7 agosto 2023, n. 110

    richiamato quale regolamento tecnico che, nel preambolo, valorizza la funzionalità della forma allo scopo dell’atto giudiziario.

  • Cass. Sez. U., n. 2075 del 19/01/2024

    richiamata a sostegno del principio secondo cui la procura speciale per cassazione non richiede contestualità con il ricorso, purché sia congiunta all’atto e temporalmente corretta.

  • Cass. Sez. U., n. 2077 del 19/01/2024

    richiamata per il principio di validità della procura cartacea digitalizzata e congiunta telematicamente al ricorso, senza decisività dell’assenza di attestazione di conformità nel caso concreto.

  • Cass. Sez. U., n. 8312 del 25/03/2019

    richiamata a fondamento del principio di non aggravamento nel processo telematico, per cui non possono essere imposti formalismi superiori a quelli funzionalmente necessari.

  • Cass. Sez. U., n. 22438 del 24/09/2018

    richiamata in continuità con il principio di non aggravamento e di tutela del giusto processo.

  • Cass. Sez. U., 16.11.2017, n. 27199

    richiamata per l’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. nel senso della necessaria specificità dei motivi ma senza formalismi eccessivi.

Massime di principio

  • L’appello è specifico quando consente di individuare con chiarezza il decisum contestato e le ragioni del dissenso, attraverso una critica argomentata alla motivazione del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.
  • La valutazione della specificità dei motivi di appello è relativa e deve essere commisurata alla struttura e profondità della motivazione di primo grado: più la decisione impugnata è articolata, più puntuale deve essere la confutazione dell’appellante.
  • Nel processo civile telematico la forma deve rimanere funzionale allo scopo dell’atto: irregolarità tecniche o mancanze meramente formali non determinano automaticamente invalidità, ove non impediscano il raggiungimento della finalità processuale.
  • La procura speciale per cassazione è valida se congiunta al ricorso e temporalmente corretta; non è indispensabile la contestualità materiale con la redazione dell’atto né, nel caso di procura cartacea digitalizzata inserita nel deposito telematico, l’attestazione di conformità non è di per sé decisiva.
  • L’eccezione di inammissibilità basata su un formalismo non essenziale deve essere respinta quando la documentazione consente comunque di verificare con certezza la provenienza e la volontà difensiva della parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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