Cassazione Penale, Ordinanza n. 32469/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e genericità dei motivi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la decisione della Corte di appello, formulando quattro motivi. I primi tre riguardavano la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e contestavano la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito. La Corte rileva che tali doglianze riproducevano quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; perciò erano generiche e prive di specificità. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché non indicava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi contro una motivazione ritenuta logicamente corretta. La Corte richiama il principio secondo cui, nel delitto di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, quale circostanza idonea a evidenziare una volontà di occultamento compatibile con l'acquisto in mala fede.
Norme richiamate
La prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione può essere desunta anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, in quanto tale condotta può evidenziare una volontà di occultamento compatibile con l'acquisto in mala fede.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente gli elementi che sono alla base della censura; la genericità che impedisca al giudice di individuare i rilievi mossi determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto dall'omessa o inattendibile indicazione, da parte del soggetto che ha ricevuto la cosa, della sua provenienza, quando tale condotta sia idonea a evidenziare una volontà di occultamento compatibile con l'acquisto in mala fede.
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Una censura meramente apparente, priva dell'individuazione di specifici vizi della decisione impugnata, non assolve la funzione propria del ricorso per cassazione e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- È generico il motivo di ricorso che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indichi gli elementi posti a fondamento della censura e non consenta al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi sottoposti al suo sindacato.
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