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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46350/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato il rigetto della richiesta di sequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159/2011 su beni e utilità riconducibili alla disponibilità sostanziale di Marcello Dell'Utri e familiari. Il Procuratore generale denunciava violazione di legge, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe interpretato gli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011 limitandone l'applicazione ai soli casi di sproporzione e di reimpiego, escludendo la fattispecie dei beni "frutto di attività illecite"; inoltre contestava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ritenute, a suo dire, indebitamente declassate rispetto alle dichiarazioni di Silvio e Marina Berlusconi e l'applicazione di criteri propri del giudizio penale al giudizio di prevenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse puntualmente valutato, e motivatamente escluso, le tre ipotesi prospettate (mediazione/estorsione tramite l'intervento di Dell'Utri, riciclaggio nei gruppi imprenditoriali e versamenti illeciti a titolo di remunerazione) sulla base delle risultanze indiziarie e degli accertamenti penali; ha inoltre affermato che la doglianza sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori era generica e non indicava concretamente quali criteri alternativi dovessero essere applicati in sede di prevenzione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e ha respinto le censure del Procuratore generale come manifestamente infondate o generiche. Conseguenza: confermato il rigetto della richiesta di sequestro, decreto impugnato non annullato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 20 e art. 24)

    L'art. 20 disciplina il sequestro prevenzionale per beni di provenienza illecita, per sproporzione e per reimpiego; la Corte d'appello ha esaminato tutte le ipotesi (compresa la provenienza come "frutto di attività illecite") e ha ritenuto mancanti gravi indizi di illecita provenienza del patrimonio di Dell'Utri

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 10 comma 3 e art. 27 comma 2)

    Richiamate in tema di rimedi: il ricorso per cassazione contro decreti di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò limita il sindacato di merito della Corte di cassazione

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4) e legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3-ter)

    Norme richiamate per la disciplina storica del procedimento di prevenzione e per il limite del ricorso per cassazione alle sole questioni di diritto

  • codice di procedura penale (art. 192 e art. 606 lett. e))

    Art. 192 richiamato come parametro del rigore probatorio richiesto nel processo penale; tuttavia la Corte sottolinea che il giudizio di prevenzione ammette prove indiziarie meno rigorose rispetto all'art. 192, pur dovendo garantire coefficiente ragionevole di precisione, gravità e concordanza; l'art. 606 lett. e) (illogicità manifesta) ha limiti di utilizzabilità in sede di cassazione nei procedimenti di prevenzione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni penali)

    Richiamati principi secondo cui il ricorso in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e che, nel giudizio di prevenzione, le dichiarazioni dei collaboratori possono essere valutate senza i requisiti di riscontro tipici del processo penale, ma devono comunque avere precisione, gravità e concordanza

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro i decreti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: le contestazioni di merito senza specificazione giuridica sono inammissibili.
  • Nei procedimenti di prevenzione le prove indiziarie e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate anche senza riscontri prescritti nel processo penale, ma devono comunque presentare ragionevoli coefficienti di precisione, gravità e concordanza per essere significative.
  • La qualificazione dei beni come "frutto di attività illecite" può giustificare il sequestro, ma occorrono indizi gravi, precisi e concordanti che colleghino effettivamente l'origine patrimoniale all'attività criminale; mere affermazioni generiche o contraddittorie non sono sufficienti.
  • Chi impugna una decisione di rigetto del sequestro deve indicare con specificità il vizio di legge e dimostrare le conseguenze concrete sulla decisione; censure generiche sulla valutazione delle prove sono facilmente respinte.
  • La Corte d'appello deve motivare in modo concreto la valutazione delle testimonianze e dei documenti; se lo fa, la Cassazione non sindaca nuovamente il merito se non per violazione di legge.

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