Cassazione Penale, Ordinanza n. 14965/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo motivo contestava la sussistenza della responsabilità penale per il reato ascritto, ma la censura non si confrontava con gli apprezzamenti di merito della Corte territoriale, ritenuti sorretti da un apparato argomentativo puntuale e logico. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la censura è stata ritenuta generica perché non indicava le ragioni concrete per cui la particolare tenuità del fatto dovesse ritenersi integrata, oltre alla mera unicità dell'episodio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità, perché non si misurava con la motivazione di merito della sentenza impugnata, e ha giudicato generico il motivo sul trattamento sanzionatorio, in quanto non articolava adeguatamente i presupposti della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale la sentenza impugnata aveva pronunciato condanna.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata con censure generiche, ma richiede una specifica allegazione dei presupposti applicativi.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo astratto il tema della responsabilità: la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito della sentenza impugnata, altrimenti è manifestamente infondata.
- La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una prospettazione concreta e argomentata dei presupposti normativi; la sola unicità dell'episodio non è di per sé sufficiente.
- La generica contestazione del trattamento sanzionatorio, priva di specifica indicazione degli elementi idonei a sostenere la richiesta, è inidonea a fondare un motivo ammissibile di ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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