Cassazione Civile, Ordinanza n. 25856/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da interventi edilizi eseguiti su due fondi confinanti, di proprietà di due fratelli, presentati al Comune mediante una d.i.a. con varianti. In primo grado il tribunale aveva disposto l’arretramento di un pluviale dell’immobile della resistente alla distanza legale di un metro dal confine e aveva condannato il ricorrente a completare alcune opere di finitura di un muro perimetrale, respingendo il resto delle domande. In appello il ricorrente sosteneva, sulla base della c.t.u., che la costruzione della resistente sconfinasse di alcuni centimetri nella sua proprietà e che il tetto della resistente fosse stato innalzato e appoggiato sul suo muro; chiedeva quindi la rimessione in pristino e il ripristino del possesso delle superfici occupate, oppure, in via strettamente subordinata, un equo indennizzo commisurato ai vantaggi conseguiti dalla controparte. Deduceva inoltre una pretesa contraddizione tra motivazione e dispositivo sulla propria condanna a eseguire le opere di finitura, nonché vizi relativi a possesso, occupazione di area interrata, art. 938 c.c., spese e liquidazione dei compensi. La Corte d’appello ha però ritenuto che la domanda di indennizzo fosse stata proposta in alternativa e non in subordinazione alla domanda di riduzione in pristino, traendone la conseguenza che la domanda principale dovesse considerarsi abbandonata; su tale base ha accolto solo in parte l’appello, riconoscendo al ricorrente una somma di euro 516,00 oltre interessi. In cassazione il ricorrente ha censurato anzitutto, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla natura subordinata della domanda di indennizzo, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato come alternativa una domanda che era invece espressamente subordinata e che, per ciò solo, non poteva implicare rinuncia alla domanda principale di rimessione in pristino; gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisiva e corretta la censura sulla qualificazione della domanda di equo indennizzo come subordinata e non alternativa. Ha affermato che il giudice di merito non poteva attribuire alle domande un rapporto diverso da quello effettivamente prospettato dalla parte e che, essendo la domanda di indennizzo strettamente subordinata al mancato accoglimento della rimessione in pristino, non poteva essere considerata come abbandono della domanda principale. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentito un sindacato sulla sufficienza della motivazione, salvo anomalie che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato solo come base formale degli ulteriori motivi assorbiti; non costituisce la ratio dell’accoglimento.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato nei motivi assorbiti per dedurre nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.
È evocato per denunciare un’omessa pronuncia su un motivo di gravame.
È evocato nel motivo sulle spese di lite.
È evocato nel motivo sulle spese di lite.
È richiamato in via argomentativa dal ricorrente per la tutela del contenuto del diritto di proprietà.
È richiamato dal ricorrente in relazione alle distanze e alle conseguenze della violazione delle norme edilizie e di confine.
È richiamato dal ricorrente per la disciplina delle distanze tra costruzioni e confini.
È evocato dal ricorrente nel motivo assorbito, ma la sentenza non sviluppa una decisione sul punto.
Massime di principio
- Quando una parte cumula più domande incompatibili o diverse, il rapporto di alternatività o di subordinazione deve essere desunto dalla volontà effettivamente espressa dalla parte; il giudice non può riqualificare arbitrariamente la domanda in modo da attribuirle effetti di rinuncia non voluti.
- La proposizione di una domanda subordinata non comporta, di per sé, abbandono della domanda principale: il giudice deve esaminare la domanda principale salvo che risulti chiaramente che la parte abbia scelto un vero rapporto alternativo.
- Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è consentito sollecitare un nuovo giudizio sulla completezza o sufficienza della motivazione.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una qualificazione erronea del rapporto tra domande principali e subordinate, tale errore può tradursi nell’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla reale struttura delle domande proposte.
- La parte che intenda conservare la domanda incompatibile con quella accolta o far riesaminare la domanda principale deve impostare correttamente le proprie impugnazioni secondo la struttura effettiva delle domande formulate in primo grado.
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