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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15543/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un istruttore di nuoto, vincitore di un concorso nazionale per la selezione di istruttori sportivi da destinare all'Accademia, aveva lavorato dal 2002 al 2018 con una successione di contratti a tempo determinato annuali stipulati con il Ministero della Difesa e con l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Ha chiesto di accertare l'illegittima reiterazione dei contratti e la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con reintegrazione e pagamento delle retribuzioni perdute; in subordine, il risarcimento del danno c.d. comunitario, di un ulteriore danno per lesione del diritto alla pensione e del lucro cessante fino al pensionamento. In cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001, delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, di varie pronunce CGUE e di norme costituzionali ed eurounitarie, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato la conversione del rapporto nonostante la selezione concorsuale e che avesse liquidato senza adeguata motivazione il danno comunitario nel massimo di 12 mensilità; chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità del divieto di conversione e del tetto risarcitorio con la direttiva europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha confermato che nel pubblico impiego contrattualizzato il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 opera in modo assoluto anche quando l'originaria assunzione a termine sia avvenuta attingendo a graduatorie o all'esito di procedure selettive; la ragione del divieto non è solo il rispetto del concorso, ma anche il buon andamento, l'imparzialità e la programmazione della spesa pubblica. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, ritenendo che la Corte di giustizia si sia già espressa in modo sufficiente sulla compatibilità del sistema sanzionatorio nazionale con la clausola 5 dell'accordo quadro. Quanto al danno ulteriore, ha condiviso il rilievo della Corte territoriale sulla mancanza di allegazioni specifiche idonee a fondare un maggior danno rispetto all'indennizzo presunto; quanto al danno pensionistico, ha ribadito che esso presuppone il perfezionamento dei requisiti pensionistici e la maturazione/lesione attuale del relativo diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato esclude la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato per effetto della violazione delle norme sull'assunzione a termine; la sentenza richiama il correlato divieto di conversione sancito dall'art. 36, comma 5.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    prevede il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego anche in caso di reiterazione abusiva dei contratti a termine; il divieto non ammette eccezioni, neppure quando l'assunzione sia avvenuta tramite graduatorie o procedure selettive.

  • clausole 4 e 5 dell'Accordo quadro CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE

    non ostano a una normativa nazionale che vieti la trasformazione del rapporto nel settore pubblico, purché sia prevista un'altra misura adeguata ed effettiva, anche solo risarcitoria, idonea a sanzionare l'abuso.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    richiamato dal ricorrente in relazione alla quantificazione del danno comunitario; la Corte valorizza il sistema dell'indennizzo presunto e la possibilità di prova del maggior danno.

  • art. 97 Cost.

    richiamato a sostegno del divieto di conversione per esigenze di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

  • art. 21 CDFUE

    richiamato dal ricorrente come parametro di non discriminazione, ma non ritenuto dirimente ai fini della decisione.

  • art. 4, n. 3, TUE

    richiamato dal ricorrente a fondamento degli obblighi di leale cooperazione tra Stati membri e Unione.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dal ricorrente in collegamento con il diritto eurounitario.

  • art. 11 Cost.

    richiamato dal ricorrente in collegamento con il diritto eurounitario e la limitazione di sovranità.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di conformazione della legislazione interna al diritto dell'Unione.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 267 TFUE

    richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che è stato escluso perché la questione era già coperta da giurisprudenza europea consolidata.

  • art. 2116 c.c.

    in tema di danno pensionistico da omissioni contributive, l'azione risarcitoria presuppone la maturazione dei requisiti per la prestazione previdenziale e l'eventuale prescrizione del credito contributivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la reiterazione abusiva di contratti a termine non può essere sanzionata con la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato; il divieto opera in via generale e non conosce eccezioni fondate sul fatto che l'assunzione iniziale sia avvenuta mediante concorso, graduatoria o altre procedure selettive.
  • La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone necessariamente la conversione nel settore pubblico, purché l'ordinamento nazionale preveda una misura sanzionatoria alternativa che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva; un indennizzo presunto, aumentabile in caso di prova di un maggior danno, può soddisfare tale requisito.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando il diritto unionale applicabile è già stato oggetto di giurisprudenza consolidata che risolve la questione (acte éclairé) e non residuano ragionevoli dubbi interpretativi.
  • Il danno ulteriore rispetto all'indennizzo presunto per abuso del termine deve essere specificamente allegato e provato, anche per presunzioni; in mancanza di elementi fattuali idonei, la domanda è correttamente rigettata.
  • Il danno da perdita della futura prestazione pensionistica presuppone che i requisiti per il trattamento previdenziale siano maturati o che la lesione del diritto sia attuale; prima del perfezionamento dell'età pensionabile non è configurabile un danno pensionistico risarcibile nei termini prospettati.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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