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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15509/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. davanti al Tribunale di Roma. Il Tribunale, pur rilevando che l'INPS era rimasto contumace nella fase di opposizione, ha dichiarato che le spese di lite seguivano la soccombenza e ha condannato la parte privata al pagamento di euro 1.820,00, senza distinguere tra spese della fase sommaria e quelle della fase di merito. La ricorrente ha quindi impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che non potevano essere poste a carico della parte privata le spese in favore di un contumace vittorioso. Nel ricorso di legittimità, tuttavia, la parte non ha chiarito se l'INPS fosse o meno costituito nella fase sommaria, limitandosi ad affermare la contumacia dell'ente nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ma non ha definito la causa nel merito. Ha osservato che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché il contumace non ha svolto attività processuale né sostenuto spese da rifondere. Tuttavia, per cassare senza rinvio sarebbe stato necessario che la ricorrente allegasse e dimostrasse che l'INPS non era costituito neppure nella fase sommaria; poiché tale circostanza non risultava dal ricorso, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    "le spese di lite seguono la soccombenza"

    La condanna alle spese ha funzione di rifusione dei costi sostenuti dalla parte che abbia dovuto agire o difendersi per la tutela del proprio diritto; non può essere disposta in favore del contumace vittorioso che non abbia svolto attività processuale e non abbia quindi sopportato spese da rifondere.

  • art. 445-bis, comma 6, c.p.c.

    È il rito di opposizione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nel quale si è svolta la controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la condanna in favore della parte vittoriosa presuppone che essa abbia effettivamente svolto attività difensiva e sostenuto spese nel processo; il contumace vittorioso, in linea di principio, non ha diritto alla rifusione delle spese.
  • Quando la cassazione investe una statuizione sulle spese resa in un giudizio articolato in più fasi, chi chiede la cassazione senza rinvio deve allegare in modo puntuale i dati processuali necessari a escludere che la parte vittoriosa abbia svolto attività difensiva in una fase precedente.
  • Nel procedimento di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la statuizione sulle spese deve tener conto delle diverse fasi del procedimento e dell'effettiva partecipazione delle parti a ciascuna di esse.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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