Cassazione Civile, Ordinanza n. 15502/2026 del 21/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha chiesto a una società il pagamento di contributi e sanzioni conseguenti alla revoca di benefici contributivi fruiti negli anni 2015-2017 per assunzioni a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo che la posizione contributiva fosse stata sostanzialmente regolarizzata tramite sgravio parziale e rateizzazione del residuo. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, dichiarando dovute le somme e applicando le sanzioni per omissione contributiva, perché la regolarità contributiva richiesta per i benefici non risultava in concreto e l'invito a regolarizzare ex d.m. 30 gennaio 2015 non era stato seguito da pagamento entro 15 giorni. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 1175, l. 296/2006, sostenendo che il DURC positivo interno bastasse a consentire i benefici e che il successivo rilievo di irregolarità non potesse farli decadere; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto non provati i presupposti per gli sgravi e non valorizzato il DURC; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere considerato che l'INPS non aveva contestato gli inadempimenti e che la società non era stata previamente contestata; 4) violazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 30 gennaio 2015, sostenendo che la rateizzazione e il contenzioso amministrativo avessero comunque integrato regolarizzazione e impedito la decadenza; 5) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la regolazione parziale e non totale delle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il DURC non abbia valore costitutivo né valga da prova definitiva della regolarità contributiva, poiché l'art. 1, comma 1175, l. 296/2006 richiede una regolarità sostanziale e non solo formale. Ha confermato che l'INPS può recuperare gli sgravi indebitamente fruiti anche se il DURC era stato rilasciato, e che l'onere di provare i requisiti per il beneficio grava sull'impresa che lo invoca. Ha inoltre escluso che potessero operare, nel caso concreto, affidamento e buona fede per neutralizzare l'obbligo contributivo, trattandosi di obbligazioni ex lege e di atti amministrativi meramente ricognitivi. Quanto al d.m. 30 gennaio 2015, ha affermato che, una volta attivato l'invito a regolarizzare, la sanatoria è possibile solo mediante pagamento entro 15 giorni; la precedente istanza di autotutela, la rateizzazione successiva o il secondo invito non potevano sanare la mancata regolarizzazione tempestiva. Ha giudicato inammissibile la censura sulle spese, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Ha infine compensato le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006
La fruizione dei benefici contributivi è subordinata al possesso della regolarità contributiva in senso sostanziale; il DURC è condizione necessaria ma non sufficiente e non ha valore costitutivo.
art. 10, l. n. 212 del 2000
I principi di collaborazione e buona fede non possono impedire il recupero di contributi dovuti ex lege né attribuire efficacia vincolante alle determinazioni dell'ente previdenziale sulla debenza del contributo.
art. 115 c.p.c.
Non vi è violazione quando il giudice fonda la decisione su fatti risultanti dagli atti e non su prove estranee al giudizio; qui la Corte d'appello ha valorizzato anche un atto della stessa società.
art. 116 c.p.c.
La censura relativa al cattivo apprezzamento del materiale probatorio non integra, di per sé, violazione dell'art. 116 c.p.c., ma attiene eventualmente al vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 3, d.m. 30 gennaio 2015
La regolarità contributiva sussiste se i pagamenti sono effettuati nei termini e anche in specifiche ipotesi tipizzate (rateizzazioni, sospensioni, crediti in contenzioso o sospesi); fuori da tali ipotesi la verifica resta negativa.
art. 4, d.m. 30 gennaio 2015
Se non è attestabile la regolarità, l'ente deve invitare alla regolarizzazione; la sanatoria è consentita solo entro 15 giorni dalla notifica dell'invito, altrimenti la risultanza negativa resta.
art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999
L'unico rimedio contro l'avviso di addebito è l'opposizione; la mancata impugnazione rende definitiva la pretesa contributiva e i suoi effetti, anche indiretti.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La ripartizione o compensazione delle spese per soccombenza reciproca rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il DURC positivo non ha valore costitutivo della regolarità contributiva: in caso di contestazione, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso ai benefici.
- Chi invoca sgravi o agevolazioni contributive deve provare i presupposti normativi del beneficio; il possesso formale del DURC non basta a dimostrare il diritto allo sgravio.
- L'obbligazione contributiva è ex lege e gli atti degli enti previdenziali hanno natura ricognitiva; perciò i principi di affidamento e buona fede non possono impedire il recupero di contributi indebitamente non versati o di benefici indebitamente fruiti.
- Nel procedimento di regolarizzazione del DURC disciplinato dal d.m. 30 gennaio 2015, una volta ricevuto l'invito dell'ente la sanatoria è ammessa solo secondo le modalità e i termini tipizzati dal decreto, in particolare tramite pagamento entro 15 giorni.
- La rateizzazione o la pendenza di iniziative amministrative non valgono automaticamente come regolarizzazione se non ricadono nelle ipotesi espressamente previste dalla disciplina del DURC o se intervengono oltre i termini stabiliti.
- La valutazione sulla compensazione delle spese per soccombenza reciproca è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo vizi specifici di legittimità.
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