Cassazione Civile, Ordinanza n. 15519/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale unico di accertamento e notificazione dell’INPS relativo a contributi e sgravi collegati all’"indennità di mobilità" ex art. 8 l. n. 223 del 1991. Una cooperativa che gestiva magazzini e attività di logistica aveva assunto lavoratori già impiegati da un’altra cooperativa cessata, con precedente iscrizione di tali lavoratori nelle liste di mobilità. Il Tribunale aveva escluso una fruizione fraudolenta degli sgravi e aveva ritenuto illegittimo, nei limiti rilevanti, il verbale. La Corte d’appello aveva invece riformato in parte la decisione, ritenendo spettanti gli sgravi, valorizzando l’assenza di prova di assetti proprietari coincidenti o di rapporti di collegamento/controllo tra le due cooperative e la mancanza di una condotta fraudolenta. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 8, commi 4 e 4-bis, l. n. 223 del 1991 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello non aveva verificato il presupposto della novità oggettiva dell’azienda: l’azienda subentrante avrebbe semplicemente rilevato la gestione dei medesimi magazzini, assumendo gli stessi lavoratori, a breve distanza temporale dalla messa in mobilità, con immutato complesso organizzato di beni, senza dimostrare la creazione di nuovi posti di lavoro e la reale diversità della struttura aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Milano e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. La Cassazione ha precisato che, ai fini degli sgravi contributivi ex art. 8 l. n. 223 del 1991, occorre verificare se l’impresa sia effettivamente nuova in senso oggettivo; non basta escludere un intento fraudolento o la coincidenza degli assetti proprietari. Poiché la Corte territoriale non aveva compiuto l’indispensabile accertamento sulla oggettiva diversità dell’azienda subentrante e sulla effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, la decisione è stata annullata con rinvio anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 8, commi 4 e 4-bis, l. n. 223 del 1991
Per fruire degli sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, l’impresa deve essere effettivamente nuova in senso oggettivo; non è sufficiente la sola mancanza di un intento fraudolento o di collegamenti societari tra vecchia e nuova gestione, dovendosi verificare la reale creazione di nuovi posti di lavoro.
L’azienda che pretende il beneficio contributivo deve dare prova degli elementi di novità intervenuti nella struttura aziendale, soprattutto quando risultino significativi elementi di permanenza della preesistente organizzazione (lavoratori, oggetto sociale, beni impiegati).
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nei termini previsti.
Massime di principio
- Ai fini degli sgravi contributivi connessi all’assunzione di lavoratori in mobilità, il requisito decisivo è l’effettiva novità oggettiva dell’azienda, da accertare sulla struttura economico-organizzativa e non sulla sola formale titolarità del rapporto.
- La continuità sostanziale tra vecchia e nuova gestione, specie se accompagnata da passaggio dei medesimi lavoratori, utilizzo degli stessi beni o della stessa sede/organizzazione, può escludere il beneficio anche se non vi sia prova di un disegno fraudolento.
- Quando l’amministrazione contesti la spettanza di benefici contributivi allegando elementi di permanenza della precedente struttura aziendale, spetta al datore di lavoro dimostrare gli elementi di novità idonei a giustificare l’agevolazione.
- Il giudice di merito deve esaminare tutti gli indici rilevanti della continuità aziendale; è insufficiente fondare la decisione sulla sola assenza di collegamenti societari o di assetti proprietari coincidenti.
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