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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15516/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento con cui l'INPS ha contestato a una società il diritto a fruire degli sgravi contributivi previsti dalla l. n. 190 del 2014 per assunzioni di lavoratori poi assunti prima a termine e poi a tempo indeterminato. Secondo l'ente, le assunzioni non integravano una reale nuova occupazione stabile perché i lavoratori provenivano da società tra loro collegate o riconducibili a un unico nucleo familiare/proprietario, operanti nella stessa filiera e con sostanziale continuità dell'attività. Il verbale conteneva anche una seconda contestazione relativa alla disciplina dei contratti a termine. La società ha impugnato il verbale e il conseguente avviso di addebito; in cassazione ha dedotto: 1) vizio motivazionale per asserita contraddittorietà tra l'ordine istruttorio di conteggio separato delle due pretese e la decisione di merito; 2) violazione dell'art. 1, comma 118, l. n. 190 del 2014 e erronea applicazione dell'onere della prova, sostenendo che la norma escluderebbe il beneficio solo in presenza di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. o di un effettivo frazionamento fraudolento di un'unica impresa, non di un mero collegamento familiare; 3) omessa/insufficiente motivazione sulla seconda contestazione, relativa alla dedotta genuinità dei contratti a termine convertiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché proposto sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una situazione di doppia conforme e perché la doglianza si risolveva in una censura alla gestione istruttoria, non in un vero vizio costituzionale della motivazione. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione del compendio probatorio; infondato nella parte in cui sosteneva l'erroneità del diritto applicato, poiché l'art. 1, comma 118, l. n. 190 del 2014 va interpretato nel senso che l'esonero non spetta quando le assunzioni non siano davvero nuove ma si inseriscano in un disegno unitario tra imprese facenti capo allo stesso nucleo proprietario, anche per interposta persona, così da non realizzare l'obiettivo di incremento stabile dell'occupazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché estraneo alla ratio decidendi, essendo la Corte d'appello fondata esclusivamente sulla prima contestazione e non avendo esaminato la seconda. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

    Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato al minimo costituzionale, salvo motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente o è affetta da contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.

  • art. 177, primo comma, c.p.c.

    Le ordinanze istruttorie, anche se motivate, non vincolano la decisione finale e non possono pregiudicarla.

  • art. 1, comma 118, l. n. 190 del 2014

    L'esonero contributivo spetta solo per nuove assunzioni davvero dirette a creare occupazione stabile; non spetta quando l'assunzione sia riconducibile a società collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, perché manca la novità effettiva del rapporto.

  • art. 2359 c.c.

    Il riferimento al collegamento o controllo non si limita alle ipotesi tipizzate dall'art. 2359 c.c., ma comprende anche assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e situazioni di comune nucleo proprietario.

  • art. 1, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 1bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato base cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o per dolersi di una contraddittorietà tra un'ordinanza istruttoria e la sentenza di merito; il sindacato è limitato ai soli casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • In presenza di doppia conforme, non è consentito proporre in cassazione un vizio motivazionale fondato sulla ricostruzione del fatto, salvo che si denunci un effettivo deficit del minimo costituzionale della motivazione.
  • Le agevolazioni contributive finalizzate all'incremento dell'occupazione stabile non spettano quando la nuova assunzione sia solo apparente o strumentale e si inserisca in un assetto imprenditoriale unitario, riconducibile a un comune nucleo proprietario o a società comunque facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.
  • Ai fini dell'esclusione dei benefici occupazionali, il riferimento normativo al collegamento, al controllo o a società facenti capo allo stesso soggetto deve essere interpretato in senso sostanziale e non meramente formale, valorizzando la continuità economico-organizzativa e la coordinazione tra imprese.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca un profilo che il giudice di merito ha consapevolmente ritenuto non decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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