Cassazione Civile, Ordinanza n. 15507/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di alcune cartelle esattoriali e di un'intimazione di pagamento notificata nel 2018. La Corte d'appello aveva ritenuto che, rispetto ai crediti INPS residui dopo l'annullamento di altre cartelle per effetto della definizione agevolata, un verbale di pignoramento mobiliare negativo redatto nel 2010 dall'ufficiale della riscossione avesse interrotto la prescrizione, con conseguente debenza dei contributi per gli anni 2005 e 2006 e prescrizione soltanto di quelli 2003-2004. Il ricorrente ha censurato tale conclusione deducendo violazione degli artt. 2943 c.c., 49 e 65 d.P.R. n. 602/1973 e 518 c.p.c., sostenendo che il verbale di pignoramento negativo, non notificato né consegnato al debitore e formato in assenza dello stesso senza prova di ingiunzione a soggetti legittimati, non poteva produrre effetti interruttivi della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. Ha affermato che il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di 'pignoramento negativo', può interrompere la prescrizione solo se l'attività compiuta dall'ufficiale della riscossione sia giunta nella sfera di conoscenza o almeno di oggettiva conoscibilità del debitore, in ragione della natura recettizia dell'atto e del meccanismo dell'art. 1335 c.c. Poiché nel caso concreto la Corte territoriale aveva attribuito efficacia interruttiva a un atto che non risultava entrato nella sfera conoscitiva del debitore, senza accertare la regolare notificazione o l'ingiunzione alle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., la decisione è stata cassata e il giudice di rinvio dovrà verificare l'esistenza di validi atti interruttivi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
L'interruzione della prescrizione richiede la notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, anche esecutivo; gli atti recettizi producono effetto interruttivo solo se giungono nella sfera di conoscenza del debitore.
art. 2945 c.c.
L'effetto interruttivo dell'atto prodromico o esecutivo è valutato nei limiti della disciplina sull'interruzione e sulla permanenza degli effetti.
art. 1335 c.c.
La dichiarazione recettizia si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, inteso come luogo nella sua sfera di dominio e controllo.
art. 49 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la disciplina speciale della riscossione e la necessità di notifica/consegna degli atti esecutivi.
art. 65 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle modalità di notificazione degli atti nella riscossione esattoriale.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la mancanza di regolare notificazione del verbale di pignoramento negativo.
art. 518 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che, in difetto di notifica o ingiunzione, il verbale non poteva avere efficacia interruttiva secondo la disciplina ordinaria dell'espropriazione mobiliare.
art. 491 c.p.c.
Il processo esecutivo ha inizio col pignoramento.
art. 492 c.p.c.
L'ingiunzione collegata al pignoramento mobiliare è richiamata quale atto che deve essere portato a conoscenza del debitore o dei soggetti legittimati.
art. 139 c.p.c.
La conoscenza dell'atto può avvenire anche tramite consegna alle persone indicate dalla norma; in mancanza di tale prova il verbale non è idoneo a interrompere la prescrizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il verbale di pignoramento negativo, in sé, non è automaticamente idoneo a interrompere la prescrizione: occorre verificare se l'attività esecutiva sia entrata nella sfera di conoscenza o di oggettiva conoscibilità del debitore.
- Quando il tentativo di espropriazione mobiliare si arresta alla mera constatazione della chiusura dei locali o dell'irreperibilità del debitore, senza prova che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario o dei soggetti legittimati, manca l'effetto interruttivo.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto recettizio deve essere valutato secondo la regola della conoscenza presunta di cui all'art. 1335 c.c., che presuppone il recapito in un luogo appartenente alla sfera di dominio del destinatario.
- In materia di riscossione esattoriale, il giudice di merito deve accertare in concreto la validità e la conoscibilità degli atti esecutivi invocati come interruttivi della prescrizione, non potendo attribuire rilievo a un mero tentativo infruttuoso non recapitato al debitore.
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